Ordinanza del 24 gennaio 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di D.C.N. Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Procedibilita' d'ufficio - Disparita' di trattamento rispetto ai delitti di cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen., lesivi di beni personali suscettib...

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Visti gli atti relativi al procedimento n. 222/2007 g.i.p. nei confronti di: D.C.N., accusato del reato di cui all'art. 660 c.p. perche', per biasimevoli motivi recava molestia e disturbo a F. M. contitolare della pizzeria " ... " di Ascoli Piceno, telefonando alla relativa utenza ed ordinando una pizza da recapitare in Ascoli Piceno, Via delle ... si che personale della pizzeria si recava al detto indirizzo, ma trovandovi una persona del tutto ignara dell'ordinativo si avvedeva che l'ordine era avvenuto esclusivamente per recare disturbo.

In Ascoli Piceno il 14 maggio 2006.

Il g.i.p. rilevato che in data 22 marzo 2007 il p.m. chiedeva pronunziarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'indagato D.C.N., nei cui confronti pende procedimento in relazione al reato p. e p. dall'art. 660 c.p.;

rilevato che al fascicolo vi e' remissione di querela (antecedentemente, anche se ad abundantiam, proposta), ritualmente accettata dai soggetti esercenti la potesta';

rilevato che tale atto dovrebbe considerarsi irrilevante, attesa la procedibilita' officiosa del reato;

O s s e r v a

Ritiene questo g.i.p. la possibile incostituzionalita' dell'art. 660 c.p., la' ove prevede la procedibilita' di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, e cio' in particolare anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato.

Devesi, infatti, rilevare che:

1) Reati di maggiore lesivita' (come desumibile dalla classificazione nella piu' grave categoria dei delitti e dal piu' severo trattamento sanzionatorio, v. ad es. art. 582, comma secondo, c.p. art. 594, 595 c.p.) sono procedibili solo ad istanza di parte, con disciplina chiaramente ben piu' favorevole al reo;

2) Ove ratio della norma sia "tutelare la tranquillita' pubblica per 1'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, attesa 1'astratta possibilita' di reazione (da parte della persona offesa NDR)" - v. Cass. n. 11208/94; Cass. 20 aprile 1988 Telesca; Cass. 25045/2002 - tale intento si rivela, ad avviso di chi scrive, privo di qualsivoglia capacita' specificante in ordine alle condotte contemplate dall'art. 660 c.p. rispetto ad altre fattispecie procedibili a querela.

E' infatti chiaro che ogni reato che si risolva in lesione di beni personali (vedasi a chiaro esempio...

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