Ordinanza del 24 gennaio 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di R.D. Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Procedibilita' d'ufficio - Disparita' di trattamento rispetto ai delitti di cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen., lesivi di beni personali suscettibil...

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Visti gli atti relativi al procedimento penale n. 221/07 G.i.p. nei confronti di R.D., indagata del reato di cui all'art. 660 C.P. perche' telefonando per biasimevoli motivi alla utenza e proferendo il 17 marzo 2006 le parole "Francesco stai con l'amante ...t'ho beccato perche' mi hai fatto questo Francesco ..." ed il 22 marzo 2006 le parole "hai vinto una scopata ... io lavoro in una casa squillo" recava molestia e disturbo ai coniugi C.F. e R. M.

In Monsampolo del Tronto (AP) il 17 marzo 2006 ed il 22 marzo 2006.

Il g.i.p. rilevato che in data 21 marzo 2007 il p.m. chiedeva pronunziarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'indagata R.D., nei confronti della quale pende procedimento in relazione al reato p. e p. dall'art. 660 c.p.;

rilevato che al fascicolo vi e' lettera del difensore della PO, che evidenzia la avvenuta remissione di querela (antecedentemente, anche se ad abundantiam, proposta);

rilevato che tale atto dovrebbe considerarsi irrilevante, attesa la procedibilita' officiosa del reato;

O s s e r v a

Ritiene questo G.i.p. la possibile incostituzionalita' dell'art. 660 c.p., la' ove prevede la procedibilita' di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, e cio' in particolare anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato.

Devesi, infatti, rilevare che:

1) Reati di maggiore lesivita' (come desumibile dalla classificazione nella piu' grave categoria dei delitti e dal piu' severo trattamento sanzionatorio, v. ad es. art. 582 comma secondo, c.p. art. 594, 595 c.p.) sono procedibili solo ad istanza di parte, con disciplina chiaramente ben piu' favorevole al reo;

2) Ove ratio della norma sia "tutelare la tranquillita' pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, attesa 1'astratta possibilita' di reazione (da parte della persona offesa NDR)" - v. Cass. n. 11208/94; Cass. 20 aprile 1988 Telesca; Cass. 25045/2002 - tale intento si rivela, ad avviso di chi scrive, privo di qualsivoglia capacita' specificante in ordine alle condotte contemplate dall'att. 660 c.p. rispetto ad altre fattispecie procedibili a querela.

E' infatti chiaro che ogni reato che si risolva in lesione di beni personali (vedasi a chiaro esempio l'ingiuria, non procedibile d'ufficio) e' suscettibile di...

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