Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 aprile 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Pratiche ed attivita' bionaturali - Descrizione dei compiti assegnati all'operatore di pratiche bio-naturali e delle finalita' della sua azione, nonche' is...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e domiciliato;

Contro il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, indicata "Esercizio di pratiche ed attivita' bionaturali ed esercizio delle attivita' dei centri di benessere" pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna del 19 febbraio 2008, n. 2, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.

Giusta determinazione 1° aprile 2008 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

1) La legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, rubricata "Esercizio di pratiche ed attivita' bionaturali ed esercizio delle attivita' dei centri benessere", pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 24, consta di quattordici articoli.

Con l'art. 1 (Finalita) la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attivita' di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualita' della vita, individua quelle attivita' denominate "pratiche bionaturali".

L'art. 2 (Definizioni) definisce "pratiche ed attivita' bionaturali" tutte quelle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attivita' di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale.

L'art. 3 (Formazione) stabilisce che all'esercizio delle pratiche ed attivita' bionaturali si accede mediante un percorso di formazione individuato ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi provvedimenti attuativi".

L'art. 4 (Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attivita' bionaturali) istituisce tale Comitato quale organismo di consulenza della Giunta regionale. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla Giunta regionale, tra le altre cose: la definizione degli ambiti di attivita' correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalita' di esercizio del relativo percorso formativo; la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio delle pratiche ed attivita' bionaturali; i criteri di riconoscimento degli operatori che gia' svolgono l'attivita' sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

L'art. 5 (Elenco regionale delle pratiche bionaturali) prevede la istituzione dell'elenco regionale delle pratiche bionaturali. L'elenco e' tenuto presso la Giunta regionale.

L'art. 6 (Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione) stabilisce che la presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attivita' dei Centri benessere, non allocati all' interno di strutture ricettive alberghiere.

L'art. 7 (Definizioni) procede a definire i...

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