Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - -Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inoss...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 20 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Notaresco, del 6 giugno 2006 dal Giudice di pace di Afragola, del 26 settembre 2006 dal Giudice di pace di Foggia, del 12 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Cervignano del Friuli, del 13 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Melfi, del 16 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Catanzaro e del 18 settembre 2006 dal Giudice di pace di Piove di Sacco rispettivamente iscritte ai nn. 374, 376, 520, 580, 597, 639 e 640 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 28, 34, 35 e 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Notaresco, Cervignano del Friuli e Catanzaro, con le ordinanze di cui in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27, 16 e 42 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che anche i Giudici di pace di Afragola, Foggia, Melfi e Piove di Sacco, con le ordinanze di cui in epigrafe, hanno, del pari, sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285 del 1992, limitandosi, peraltro, il secondo dei rimettenti ad ipotizzare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonche', l'ultimo di essi, anche con l'art. 27 Cost.;

che il Giudice di pace di Notaresco (r.o. n. 374 del 2007), in particolare, ipotizza che la norma censurata violi gli artt. 3, 16 e 27 Cost.;

che il rimettente - premesso di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta dal genitore di un minorenne, avverso il verbale con il quale veniva contestata, al secondo, l'infrazione consistente nella guida di un veicolo a due ruote senza l'uso del casco protettivo, nonche' disposto il sequestro del mezzo, di proprieta' del primo, in vista della successiva confisca - reputa che il predetto art. 213, comma 2-sexies, contrasti, innanzitutto, con il principio dell'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini;

che esso censura, in particolare, la circostanza che la sanzione della confisca venga applicata "solo nel caso in cui la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo e non nel caso in cui sia determinata servendosi di un altro tipo di veicolo...

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