Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - -Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 19 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Vicenza, del 10 febbraio e del 16 aprile 2007 dal Giudice di pace di Francavilla al Mare e del 16 maggio 2007 dal Giudice di pace di Chioggia rispettivamente iscritte ai nn. 412, 510, 581 e 638 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 27, 34 e 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Vicenza, Francavilla al Mare e Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, in particolare, il Giudice di pace di Vicenza (r.o. n. 412 del 2007) premette di essere dover conoscere dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada, avverso un verbale con il quale veniva contestata, al ricorrente nel giudizio principale, l'infrazione sanzionata dall'art. 170, comma 6, del medesimo codice della strada (per essere stato costui "trovato alla guida di un ciclomotore trasportando un'altra persona"), nonche' disposto il "sequestro amministrativo del mezzo ai fini della confisca", ai sensi del predetto art. 213, comma 2-sexies;

che, il rimettente deduce l'irrilevanza, nel giudizio principale, delle sopravvenute modifiche apportate alla norma censurata dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

che, infatti, sebbene la confisca - per effetto del citato ius superveniens - sia ormai prevista soltanto nei casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo "sia stato adoperato per commettere un reato" (e non piu' quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada), cio' nondimeno, osserva il giudice a quo, la nuova disciplina non puo' applicarsi alla fattispecie oggetto del giudizio principale, "a cio' ostando, in materia di illeciti amministrativi, i principi di legalita', di irretroattivita' e di divieto di analogia", previsti dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con conseguente inapplicabilita' della norma successiva piu' favorevole (e' richiamata, sul punto, anche l'ordinanza della Corte costituzionale n. 245 del 2003);

che il rimettente, peraltro, ritiene che il testo originario dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada - del quale egli reputa di dover fare applicazione nel giudizio a quo, per le ragioni illustrate, nonche' in mancanza "di una normativa transitoria" che disciplini "i casi avvenuti nel periodo di vigenza della mutata disposizione" - si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto vari profili;

che, in primo luogo, viene ipotizzato che la scelta originariamente compiuta dal legislatore, e consistita nel limitare l'applicazione della confisca alle "sole violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 169, 170, 171" del codice della strada, determinerebbe una disparita' di trattamento "in relazione a condotte del tutto analoghe" (o meglio "di pari o maggiore gravita", quanto al potenziale pericolo che anch'esse recano al bene dell'incolumita' individuale), "quali ad esempio la guida senza cinture di sicurezza";

che, in secondo luogo, la censurata disposizione contravverrebbe al principio secondo cui "le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra i beni ed i soggetti portatori di pericolosita' sociale che ne dispongano o che siano avvantaggiati dal loro impiego nell'ambito di attivita' illecite", derivando la pericolosita' del bene "dalla pericolosita' della persona che ne puo' disporre" (e' citata l'ordinanza della Corte costituzionale n. 368 del 2004);

che, infine, la norma si paleserebbe irragionevole, prevedendo una "generalizzata ed indiscriminata applicazione della confisca" per il solo fatto che sia posta in essere taluna delle infrazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, "senza possibilita' di valutare la maggiore o minore gravita dell'episodio";

che, cio' premesso, il rimettente - non senza evidenziare come l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma censurata non potrebbe "ledere l'ambito di discrezionalita' riservato al legislatore", in quanto la Corte costituzionale "ha piu' volte censurato la previsione della confisca obbligatoria in ipotesi che si rivelavano obiettivamente ingiuste ed irrazionali" (sono citate le sentenze n. 110 del 1996, n. 371 del 1994, n. 259 del 1976 e n. 229 del 1974) - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada "nella versione vigente al momento della commessa violazione e nello specifico esclusivamente nella parte in cui prevede che venga disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all'art. 170 del codice della strada";

che il Giudice di pace di...

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