Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento - Inosservanza del prescritto termine perentorio - Inammissibilita'. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 4, commi 3 e 4. Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti pr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso con ordinanza del 12 luglio 2007 dal Tribunale di Lucca nei procedimenti riuniti vertenti tra i signori P. G. e P. L. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di P. G. e P. L., della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nonche' l'atto di intervento, fuori termine, di L. B. e di altri sei e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Anna Campilii per L. B. ed altri sei, Mario Lazzeretti per P. G. e P. L., Massimo Luciani e Matteo Fusillo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lucca, con ordinanza in data 12 luglio 2007 - pronunciata nel corso di un giudizio avente ad oggetto due cause riunite, promosse, rispettivamente, dai signori P. G. e P. L., entrambi iscritti all'albo dei ragionieri di Lucca e alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (C.N.P.R.), nei confronti della Cassa medesima, per la rideterminazione dell'importo della pensione di anzianita' - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);

che il giudice a quo premette in fatto che i ricorrenti, con ricorsi depositati il 14 settembre 2006, hanno esposto di aver presentato domanda di pensione di anzianita', con decorrenza, rispettivamente, dal 1° settembre 2005 e dal 1° febbraio 2006, e che con delibere in data 9 febbraio 2006 e' stata disposta la liquidazione provvisoria di dette pensioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 49 del regolamento di esecuzione dello statuto della Cassa, come modificato dalla delibera del Comitato dei delegati della Cassa medesima del 22 giugno 2002;

che, ad avviso dei ricorrenti, tale delibera sarebbe illegittima, in quanto non rispetterebbe il principio del pro-rata, di cui all'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), determinando una decurtazione delle pensioni;

che, in pendenza di giudizio, e' stata emanata la legge n. 296 del 2006, la...

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