Ordinanza del 6 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Lo Vetere Alberto Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a cinque anni - Disparita' d...

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Ritenuto che deve essere sollevata - per i motivi di seguito esposti - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, cosi' come sostituito, dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge n. 155 del 31 luglio 2005, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3, primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione.

R i l e v a

Lo Vetere Alberto e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, cosi' come modificato dalla legge n. 155 del 2005, perche' - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - non ottemperava agli obblighi imposti dal procedimento del Tribunale, risultando - tra l'altro - assente dalla propria abitazione all'esito del controllo effettuato alle ore 00,45 del 27 novembre 2006 e cosi' contravvenendo all'obbligo di permanenza in essa dalle ore 20,00 alle 7,00.

All'odierna udienza - esaurita la fase istruttoria del dibattimento - le parti hanno concluso come da verbale.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione della penale responsabilita' dell'imputato dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita.

Ed invero, a seguito della intervenuta sostituzione del disposto del comma secondo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, si e' affermato nella giurisprudenza di legittimita' un controverso indirizzo interpretativo a mente del quale - a differenza di quanto accadeva in passato allorquando le violazione delle prescrizioni imposte all'atto della applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. veniva ricondotta nell'alveo della fattispecie contravvenzionale di cui al primo comma del medesimo art. 9, salvo i casi di effettivo allontanamento dal territorio del comune (o di violazione concreta del divieto di soggiorno) sanzionati, questi soli, dal disposto del secondo comma dell'art. 9 - ove venga in rilievo, adesso, una qualsivoglia violazione agli obblighi ovvero alle prescrizioni inerenti la sorveglianza...

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