Ordinanza del 12 ottobre 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale a carico di Alberti Anna Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale ...

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 luglio 2007, cosi' decide:

1) respinge la domanda di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestali, ex art. 157, comma 5 c.p., formulata dalla difesa dell'imputata, ritenendola, allo stato, infondata;

2) sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art 157, comma 5 c.p., come sostituito dall'art 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni 3 si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, anche a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace, in relazione all'art. 3 della Costituzione, precisa quanto segue:

richiamato il contenuto dell'ordinanza n. 29786 del 2006 della Corte suprema di cassazione secondo cui "... a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace - o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000) - l'articolo 52 del citato d.lgs. n. 274/2000 stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi - con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni "paradetentive" sono applicabili soltanto se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi). In sostanza: per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile e' solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione e', a norma del novellato articolo 157 c.p., quello previsto dal comma 1 (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravita', quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', il termine, inspiegabilmente, si riduce a tre anni. La previsione che qui si censura appare dunque priva di razionalita' intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio...

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