Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Costituzione ed intervento - Intervento di soggetto che sia parte in un giudizio simile a quello nel quale e' stata emessa l'ordinanza di rimessione - Inammissibilita'. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dei dipendenti...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con ordinanze del 10 marzo 2006, del 16 maggio 2006 e del 30 marzo 2006 rispettivamente iscritte ai nn. 304, 432 e 540 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 43 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione dell'INPDAP, di L. A. ed altri, nonche' l'atto di intervento, fuori termine, di S. S. e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Filippo De Jorio per S. S., Paolo Guerra per L. A. ed altri, Dario Marinuzzi per l'INPDAP e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione diretta e di trattamento di reversibilita', aveva richiesto l'accertamento del diritto a percepire per intero l'indennita' integrativa speciale su entrambe le pensioni (compresa la tredicesima mensilita), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che il remittente ricorda come questa Corte, con la sentenza n. 494 del 1993, abbia dichiarato illegittima la norma impugnata nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti dei titolari di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sicche' si deve ritenere che il menzionato divieto di cumulo continui a sussistere nel nostro ordinamento in caso di contestuale titolarita' di due pensioni, anche se mitigato dalla necessita' di assicurare su una delle due pensioni il trattamento minimo previsto per il suddetto Fondo;

che il giudice a quo osserva come la citata decisione n. 494 del 1993 si colleghi logicamente con la precedente sentenza n. 566 del 1989, che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale, con una formula semplicemente ablativa, del quinto comma del medesimo art. 99 - il quale disponeva la sospensione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestassero opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici - in quanto la norma non stabiliva il limite dell'emolumento dell'attivita' esplicata, al di sotto del quale la decurtazione fosse operante;

che, pertanto, mentre nel caso di concorso di trattamenti pensionistici sarebbe...

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