Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso del curatore per la declaratoria di inefficacia rispetto alla massa di rimesse finanziarie effettuate dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Applicabilita' del rito camerale in conformita' alla nuova disciplina introdo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 21 maggio 2007 dal Tribunale ordinario di Lucca nel procedimento civile vertente tra la Curatela del Fallimento del Calzaturificio Fiorina s.p.a. e la Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato s.p.a., iscritta al n. 701 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 marzo 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Considerato che, con ordinanza depositata il 21 maggio 2007, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

che il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere su una controversia, introdotta dal curatore di una procedura fallimentare, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia rispetto alla massa fallimentare di talune rimesse operate dal fallito sul proprio conto corrente bancario in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e che il giudizio e' stato iniziato in data 20 febbraio 2007 mediante il deposito di un ricorso, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge fallimentare, nel testo risultante a seguito delle modifiche contenute nella riforma delle procedure concorsuali attuata col d.lgs. n. 5 del 2006;

che il rimettente - disattesa l'eccezione formulata da parte resistente...

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