Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Sospensione in caso di pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Sopravv...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze del 14 febbraio e del 26 aprile 2007 dal Giudice di pace di Trieste sui ricorsi proposti rispettivamente da K.D. e da S.U. contro il Prefetto di Trieste, iscritte ai numeri 522 e 669 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto (r.o. nn. 522 e 669 del 2007), depositate rispettivamente il 14 febbraio ed il 26 aprile 2007, il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede che il ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale del riconoscimento dello status di rifugiato non sospende il provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

che i giudizi a quibus hanno ad oggetto l'opposizione avverso i decreti di espulsione ed i consequenziali ordini di allontanamento dal territorio nazionale emessi nei confronti di due cittadini extracomunitari;

che, a parere del rimettente, la norma censurata contrasterebbe con l'evocato parametro costituzionale, in quanto impedirebbe allo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, in pendenza del ricorso avverso il cennato diniego, "di essere sentito personalmente e di fornire eventuali informazioni utili all'approfondimento dell'istruttoria";

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