Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale istituite presso le corti d'appello e i tribunali indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), promossi con ordinanze del 15 febbraio e del 13 marzo 2007 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti civili vertenti tra la Company Shirt s.r.l. in liquidazione e la Stefano Conti s.r.l. ed altri e tra la Alpi s.p.a. e la Alpilegno s.n.c. di Paolo Capra & C., iscritte ai nn. 509 e 568 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione della Kamiciando s.n.c.;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 e nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte d'appello di Milano, con due ordinanze in data 15 febbraio e 13 marzo 2007, emesse nel corso di altrettanti giudizi, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).

  2. - La prima ordinanza (r.o. n. 509 del 2007) premette che il giudizio principale ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di esclusiva vantati su di un marchio registrato, definito in primo grado con sentenza del Tribunale ordinario di Brescia depositata il 20 giugno 2005. La societa' soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, convenendo in giudizio le altre parti innanzi alla Corte d'appello di Milano.

    Una delle parti appellate ha eccepito sia l'incompetenza del giudice adito, indicando quale giudice competente la Corte d'appello di Brescia, sia l'illegittimita' costituzionale dell'art. 245 del d.lgs. n. 30 del 2005, che stabilisce la competenza della Corte d'appello di Milano.

    Secondo il rimettente, la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante, in quanto l'eccezione di incompetenza e' stata ritualmente proposta e la competenza della Corte d'appello di Milano sussiste soltanto in virtu' della norma censurata, la quale, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost.

    Ad avviso del giudice a quo, la legge n. 273 del 2002 ha conferito al Governo due distinte deleghe, aventi rispettivamente ad oggetto: la prima, "il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale" (art. 15); la seconda, l'istituzione presso tribunali e corti d'appello di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale (art. 16; di seguito, sezioni specializzate).

    La seconda delega e' stata attuata con il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) che, tra l'altro, ha stabilito la competenza delle...

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