Ordinanza del 30 gennaio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto dall'Associazione Italiana Ospedalita' Privata (A.I.O.P.) ed altri contro regione Calabria ed altra Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'appl...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. n. 588/2007 proposto da: Associazione Ospedalita' Privata (A.I.O.P.) Calabria, Casa di Cura Cascini S.r.l., Biocontrol Check-Up S.r.l. e Biodiagnostica di Carmela Floriana Milano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi, dal prof. avv. Beniamino Carovita di Toritto, dall'avv. Antonello Fabiano e dall'avv. Enzo Paolini, con domicilio eletto in Catanzaro, piazza Matteotti n. 2, presso lo studio dell'avv. Enzo Paolini;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Falduto, dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Catanzaro, viale De Filippis n. 280; Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, per l'annullamento della delibera della Giunta regionale Calabria n. 169 dell'8 marzo 2007, pubblicata sul BURC del 16 aprile 2007, n. 7, nella parte in cui viene deliberato, quanto segue:

1) di stabilire che per l'anno 2007 le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semi residenziale non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi di spesa rispettivamente stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di stato - Adunanza plenaria n. 8/2006" (punto 11);

2) "di stabilire che per l'anno 2007 alla remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, saranno applicate le tariffe di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.m. 12 settembre 2006, escludendo ogni altro altro tipo di prestazione individuata dal nomenclatore tariffario regionale" (punto 14);

3) "di stabilire che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale le strutture private accreditate sono obbligate a praticare ai sensi del comma 798, lettera i) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del d.m. 12 settembre 2006 lo sconto del 2% per le prestazioni di specialistica (compresa la diagnostica per immagni) e del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio" (punto 15); e, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 settembre 2007, contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Falduto, dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Catanzaro, viale De Filippis, 280; Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, per l'annullamento della delibera della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 330, recante integrazioni e correzioni all'impugnata delibera 8 marzo 2007, n. 169;

Visti gli atti e i documenti presentati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per l'udienza del 23 novembre 2007, il dott. Giovanni Ruiu;

Sentiti gli avvocati presenti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

L'Associazione ricorrente, che riunisce le strutture private che forniscono prestazioni ospedaliere in regime di accreditamento con la Regione Calabria, unitamente a tre strutture sanitarie private, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, depositato il 18 giugno 2007 impugna la delibera regionale n. 169 del 12 marzo 2007, nella parte in cui viene deliberato, quanto segue:

1) "di stabilire che per l'anno 2007 le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semi residenziale non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi di spesa rispettivamente stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di stato - Adunanza Plenaria n. 8/2006" (punto 11);

2) "di stabilire che per l'anno 2007 alla remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, saranno applicate le tariffe di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del d.m. 12 settembre 2006, escludendo ogni altro tipo di prestazione individuata dal nomenclatore tariffario regionale" (punto 14);

3) "di stabilire che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale le strutture private accreditate sono obbligate a praticare ai sensi del comma 798, lettera I) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 lo sconto del 2% per. le prestazioni di specialistica (compresa la diagnostica per immagine e del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio" (punto 15);

Le ricorrenti deducono l'illegittimita' della delibera regionale, articolando le seguenti censure:

1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 4 della legge della regione Calabria n. 2 del 1996 e dell'art. 1 comma 5 della legge regionale n. 11 del 2004. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparita' di trattamento ed ingiustizia manifesta.

I ricorrenti affermano che le norme impugnate creerebbero un'evidente disparita' di trattamento tra le strutture pubbliche e quelle private, imponendo solo ad esse gli sconti in essa previsti. Al contrario, la normativa nazionale e regionale in materia prevede che le strutture pubbliche e private debbano operare su un piano di parita'.

2) Illegittimita' derivata dalla illegittimita' Costituzionale, per violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 Cost. dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

Le parti deducono l'illegittimita' derivata della delibera regionale impugnata per illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che impone alle regioni di applicare uno sconto percentuale fisso sulla renumerazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica solo nei confronti delle strutture private. La delibera impugnata farebbe riferimento in maniera specifica a questa norma, nonostante l'errato riferimento al comma 798, lett. l) (invece che o) della legge.

3) Illegittimita' derivata dalla illegittimita' Costituzionale, per violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 Cost. dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

L'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che gli sconti ivi previsti vengano applicate sulle tariffe stabilite dall'art. 3, comma 1, del d.m. 12 settembre 1996, escludendo ogni altro tipo di prestazione individuata dal tariffario regionale. In particolare il d.m. citato e' stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza della sezione IV n. 1839 del 2001. Il legislatore avrebbe quindi riprodotto le tariffe considerate illegittime dal Consiglio di Stato in uno strumento legislativo, con conseguente violazione del principio costituzionale di ragionevolezza e un eccesso di potere legislativo rispetto al potere giurisdizionale. Inoltre costituirebbe una violazione del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT