Ordinanza del 20 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Labbate Ettore contro Regione Puglia ed altri Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Istituzione del Parco naturale regionale 'Litorale di Ugento' - Approvazione con legge provvedimento di atti amministrativi...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 348/2007 presentato: da Labbate Ettore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via Augusto Imperatore, 16;

Contro la Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via 95° Rgt. Fanteria, 9; la Provincia di Lecce, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso la sede dell'Avvocatura provinciale, alla via Umberto I; il Comune di Ugento, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio del difensore, alla via G. Garibaldi, 43; il Comune di Presicce, in persona del sindaco pro tempore, non costituito; per l'annullamento; del verbale della Conferenza di servizi con cui, in data 24 novembre 2006, si concludeva il procedimento amministrativo volto all'istituzione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento"; di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui, ove occorra, i precedenti verbali di conferenza di servizi e le determinazioni adottive assunte dalla Giunta della Regione Puglia.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Ugento.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 il relatore dott. Ettore Manca e uditi gli avvocati Valeria Pellegrino - in sostituzione di Gianluigi Pellegrino -, Sticchi Damiani, Marasco - in sostituzione di Quinto - e Testi.

Osservato quanto segue.

Fatto e diritto

  1. - Il ricorrente, titolare di un terreno in agro del Comune di Ugento, veniva a sapere che lo stesso risultava ricompreso all'interno dell'area ove, secondo le determinazioni assunte alla conferenza di servizi del 24 novembre 2006, doveva essere istituito il Parco Naturale Regionale denominato "Litorale di Ugento".

    1.1 - Cio', nonostante: il terreno sia privo di pregio naturalistico; si trovi a diversi chilometri di distanza dalla zona dei "Bacini di Ugento", ricadente, secondo le previsioni dell'art. 5 legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, fra le aree aventi preminente interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.

  2. - Per tali ragioni, oltre che per quelle di cui subito si scrivera', veniva proposto il ricorso in esame, cosi' articolato:

    A) Violazione degli artt. 6 e 22, legge n. 394/1991. Eccesso di potere.

    B) Violazione dell'art. 6, comma 5, legge regionale n. 19/1997 (nel testo applicabile ratione temporis). Incompetenza. Violazione dell'art. 27, legge n. 142/1990 (ora art. 34 t.u. n. 267/2000).

    C) Violazione dell'art. 6, comma 2, legge regionale n. 19/1997. Violazione dell'art. 22, legge n. 394/1991.

    D) Violazione dell'art. 14-ter, legge n. 241/1990. Incompetenza. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 42 t.u. n. 267/2000.

    E) Violazione di legge. Eccesso di potere.

    F) Disparita' di trattamento. Irrazionalita' manifesta.

    G) Violazione dell'art. 6, comma 4, lett. d), 1egge regionale n. 19/1997.

    H) Violazione sotto altro profilo dell'art. 6, 1egge regionale n. 19/1997. Carenza di presupposto.

  3. - Costituitisi in giudizio, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce e il Comune di Ugento eccepivano l'inammissibilita/improcedibilita' del ricorso e, nel merito, ne contestavano la fondatezza.

  4. - Cio' Premesso in fatto, il Tribunale rileva che il giudizio va sospeso, attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale.

  5. - In via del tutto preliminare vanno disattese le eccezioni procedurali sollevate dalle parti resistenti.

    5.1 - Sul punto il Collegio premette che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese prevedeva, con la legge 24 luglio 1997, n. 19, uno speciale ed articolato procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette di interesse...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT