Ordinanza del 20 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Breberina Aleksandar Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza s...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - In data 22 gennaio 2005 Aleksandar Breberina veniva tratto in arresto dai carabinieri, perche' ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza del 25 gennaio 2005, l'arresto veniva convalidato, dopo di che il difensore chiedeva la concessione di termine a difesa, che veniva accordato; peraltro, non avendo il pubblico ministero chiesto l'applicazione di misura cautelare di sorta, l'arrestato veniva liberato; da ultimo, nell'udienza dell'11 marzo 2005, le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo per l'applicazione di una pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

    Percio', per provvedere sulla richiesta delle parti, questo giudice ha dovuto preventivamente valutare la congruita' della pena sulla quale l'accordo e' intervenuto (cfr. la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, e' apparsa pregiudiziale una valutazione concernente la conformita' alla carta costituzionale delle norme di cui potra' essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione e' consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Per tale ragione lo scrivente giudice, nella predetta udienza, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale riguardo alla norma incriminatrice invocata dal pubblico ministero, per il ritenuto contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3 della Carta costituzionale.

    Con ordinanza n. 226 del 21 giugno 2007 la Corte costituzionale, rilevato che l'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998, nel frattempo, era stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, ha restituito gli atti a questo Giudice remittente, per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione proposta. In particolare, la Corte ha ritenuto che la novella appena citata abbia modificato la fisionomia del comportamento, delittuoso, limitando la rilevanza penale del reingresso ai soli casi in cui lo straniero precedentemente espulso non abbia conseguito ne' la speciale autorizzazione ministeriale ne' l'autorizzazione al ricongiungimento.

    Percio', sulla base dell'esame degli atti, si deve escludere che nella fattispecie in esame ricorra il caso previsto dall'art. 13, comma 13, ultima parte, d.lgs. 286/1998. Invero, dagli atti non risulta l'esistenza di familiari del Breberina residenti in Italia, ne' risultano richieste avanzate dall'interessato per finalita' di ricongiungimento familiare; ne', del resto, nell'interrogatorio effettuato nell'udienza di convalida, l'interessato ha fatto riferimento a circostanze di tal genere.

    Ritiene percio' questo giudice che il nuovo esame demandato dal provvedimento della Corte su questo particolare aspetto, incidente sulla rilevanza della questione a suo tempo proposta, sortisca esito negativo. Di talche', non essendo per altro verso mutato il quadro normativo di riferimento, ne' avendo la norma denunciata subito altre modifiche incidenti sui profili demandati alla delibazione di questo Giudice, debba venire riproposta la medesima questione di legittimita' costituzionale, negli stessi termini gia' espressi con l'ordinanza dell'11 marzo 2005.

  2. - Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

    Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

    L'art. 46, comma 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40 ha abrogato l'art. 151 TULPS; a questa e' Subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo pero' immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

    L'art 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n...

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