LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2008, n. 3 - Riforma degli interventi di sostegno alle attivita'' commerciali.

Riforma degli interventi di sostegno alle attivita' commerciali.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione e nel rispetto delle finalita' indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), sostiene lo sviluppo delle attivita' commerciali, con particolare riguardo al settore delle piccole imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono:

  1. per 'piccola e media impresa': l'impresa che presenta le dimensioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

  2. per 'impresa aperta al pubblico': l'impresa che svolge la sua attivita' in locali ai quali puo' accedere la generalita' degli utenti, senza formalita' e senza-bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

    TITOLO IIINCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

    Art. 3.

    Ambito e modalita' d'intervento 1. Al fine di migliorare la qualita' e l'efficienza della rete distributiva, sono concessi contributi alle piccole imprese commerciali che effettuano investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione delle loro attivita'.

    1. I contributi sono finalizzati ad acquisti di beni strumentali funzionali all'esercizio dell'impresa e ad interventi sulle strutture edilizie delle unita' locali in cui la medesima opera.

      Art. 4.

      Tipologia del contributo e modalita' di concessione 1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'art. 3.

    2. Le operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di Credito convenzionati con FI.L.S.E. S.p.A..

    3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalita', i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, fissando in particolare i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a contributo. Essa determina inoltre la misura della percentuale di abbattimento del tasso d'interesse, che puo' essere elevata in relazione a specifici ambiti territoriali, attivita', condizioni soggettive dell'imprenditore, nonche' alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.

    4. E' facolta' della Giunta regionale prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui e' determinato sulla base dell'investimento ammesso, nella misura percentuale da essa stabilita.

    5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime de minimis di cui alla vigente normativa comunitaria.

      Art. 5.

      Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali 1. Allo scopo di finanziare gli investimenti di cui all'art. 3, e' istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato 'Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali'.

    6. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

    7. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' amministrative sono regolati da apposita convenzione.

    8. Le disponibilita' finanziarie del Fondo possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte dello Stato, di altri enti od organismi pubblici o privati.

      TITOLO IIIINCENTIVI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

      Art. 6.

      Ambito e modalita' d'intervento 1. La Regione concede contributi alle piccole imprese commerciali, turistiche ed artigiane aperte al pubblico esposte al rischio criminalita', per favorire l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza all'interno dei luoghi nei quali esse svolgono l'attivita'.

    9. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la medesima finalita', anche alle imprese agricole che esercitano:

  3. l'attivita' agrituristica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attivita' agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo);

  4. l'attivita' di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.

    1. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce la misura del contributo, nonche' i criteri, le modalita', i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca del medesimo.

    2. Nella formazione della graduatoria, il principale criterio e' costituito dai punteggi attribuiti alle imprese sulla base dell'intensita' dell'esposizione al rischio di subire attivita' criminose. A tale fine le indicazioni delle Forze dell'Ordine assumono carattere obbligatorio e vincolante.

    3. Il contributo di cui al presente articolo e' a fondo perduto e viene concesso nel rispetto del regime de minimis previsto dalla vigente normativa comunitaria.

      Art. 7.

      Procedure per la concessione del contributo 1. La domanda diretta ad ottenere il contributo di cui all'art. 6 e' presentata alla Camera di Commercio della Provincia nella quale l'intervento viene realizzato, la quale provvede ad effettuare le istruttorie relative alla concessione, alla riduzione e alla revoca del contributo medesimo.

    4. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del...

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