Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Procedura di consegna dell'estradando - Previsione del rifiuto di consegna nel caso in cui la legislazione dello Stato richiedente non contempli limiti massimi di carcerazione preventiva - Denunciata irragionevolezza nonche' contrasto con la d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, lettera e), della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di D.L.M., iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 (non richiamato in dispositivo, ma espressamente indicato in motivazione) e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui pone, quale causa ostativa alla consegna del soggetto nei cui confronti sia stato emesso mandato di arresto europeo, la mancata previsione, nella legislazione dello Stato membro di emissione, di "limiti massimi della carcerazione preventiva";

che la Corte rimettente - investita della richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 69 del 2005, dal Procuratore generale in relazione a un mandato di arresto europeo emesso dall'autorita' giudiziaria della Repubblica federale tedesca - rileva che il sistema processuale penale di tale Paese prevede, per la custodia cautelare, limiti temporali determinati solo fino alla sentenza di primo grado;

che il giudice a quo, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione, assume, altresi', che - sebbene la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia ritenuto conformi alle garanzie prescritte dall'art. 5, terzo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i sistemi processuali basati sul "controllo periodico ravvicinato" della custodia cautelare, anche in assenza di previsioni legislative di limiti temporali - una "interpretazione sistematica e razionalizzatrice", ispirata a tale orientamento, non sarebbe applicabile alla norma censurata;

che, infatti, l'art. 18, comma 1, lettera e), impone il rifiuto della consegna e, quindi, la reiezione della richiesta di misura cautelare propedeutica, nel caso in cui la legislazione dello Stato richiedente non...

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