Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e Assistenza - Pensioni di guerra - Termine quinquennale di prescrizione per la richiesta - Lamentata lesione del principio di uguaglianza rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie - Esclusione - Manifesta infondatezza. - D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 99, sec...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza del 9 ottobre 2006 dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, sul ricorso proposto da S. R. contro la Direzione provinciale del Tesoro di Bari, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ordinanza del 9 ottobre 2006, il Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui "prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidita' o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne";

che il rimettente riferisce che nel giudizio a quo si controverte su una domanda di trattamento pensionistico di guerra presentata il 21 gennaio 1988 e respinta con decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1993 "in quanto pervenuta dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 99 e 127 del D.p.r. n. 915/1978";

che, in particolare, nell'impugnare tale provvedimento di rigetto, il ricorrente, nato il 29 dicembre 1945, ha dedotto che "in data 30 aprile 1956 fu ferito agli arti inferiori a seguito dello scoppio di un residuato bellico, siccome comprovato dal referto rilasciato dall'Ospedale civile "Vito Fazzi" di Lecce" e da dichiarazioni testimoniali, precisando altresi' che "fino all'anno 1988 non ha mai avuto conoscenza dell'accaduto in quanto tenuto all'oscuro dai suoi genitori, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' della madre";

che il giudice a quo sostiene, quindi, che l'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, "nella parte in cui stabilisce il...

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