Ordinanza del 22 gennaio 2008 emessa dal Giudice di pace di Viterbo nel procedimento penale a carico di Leoni Paolo Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Competenza per materia determinata dalla connessione - Reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une con le altre - Mancata previsione quale i...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale avente R.G. n. 134/07 del Ruolo dell'ufficio Giudice di pace penale di Viterbo avente ad oggetto il procedimento penale a carico di Leoni Paolo, nato a Genova il 17 settembre 1988, elettivamente domiciliato in Viterbo, piazza dei Caduti n. 16, presso lo studio dell'avv. Barili Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. per avere cagionato a Mondini Andrea, colpendolo con un pugno all'addome, lesioni personali consistite in un trauma contusivo dell'emitorace destro, giudicate guaribili in giorni cinque dal pronto soccorso dell'Ospedale Belcolle di Viterbo;

F a t t o

In data 4 febbraio 2007, verso le ore 3,00 circa, all'interno delle discoteca "Crystal" di Viterbo l'imputato Leoni Paolo e la parte offesa Mondini Andrea, dopo un battibecco per futili motivi, venivano alle mani colpendosi reciprocamente e provocandosi le lesioni per le quali pende innanzi a questo giudice di pace il procedimento sopra menzionato ed innanzi al Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, il procedimento R.G. n. 1335/07 avente ad oggetto le lesioni subite, a seguito della narrata colluttazione, da Leoni Paolo, giudicate guaribili in giorni trenta, causate dai colpi sferratigli da Mondini Andrea.

Tempestivamente il difensore dell'imputato, dopoche' il sottoscritto giudicante aveva respinto la sua istanza di riunione del processo pendente innanzi a questo ufficio con quello pendente innanzi al Tribunale di Viterbo sopra menzionato, stante che l'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 non prevede tale ipotesi di riunione per connessione, chiedeva che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma e 111, primo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di spostamento della competenza per materia determinata dalla connessione, quella dei reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une con le altre;

Il pubblico ministero aderiva a detta istanza.

D i r i t t o

Esaminati gli atti, questo Giudice rileva come dal fatto avvenuto in Viterbo in data 4 febbraio 2007 all'interno delle discoteca "Crystal" fra Leoni Paolo e Mondini Andrea come sopra narrato, siano scaturiti due procedimenti penali per le lesioni reciprocamente provocatesi dai contendenti, l'uno a carico di Leoni Paolo, pendente innanzi a questo Ufficio trattandosi di...

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