Ordinanza del 21 febbraio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bonsignori Armando contro Ministero della giustizia ed altri Professioni - Notaio - Concorso per notaio - Valutazione di non idoneita' alle prove scritte - Obbligo di motivazione - Previsione per i bandi di concorsi emanati successivam...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4833 del 2007, proposto da Bonsignori Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lamberti, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Due Macelli n. 60, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marsili;

Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore; la Commissione giudicatrice del concorso a n. 200 posti di notaio, nella persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e nei confronti di Bardelli Chiara Angela e Pensato Massimiliani, controinteressati, non costituitisi in giudizio per l'annullamento:

dei provvedimenti attraverso i quali si e' proceduto all'esclusione del ricorrente dalla prova orale del concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 7 settembre 2004;

del giudizio, avente ad oggetto la prova scritta svolta dal ricorrente (n. di busta 1595) espresso dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 124 del 31 gennaio 2007;

del verbale anzidetto;

dei criteri generali di valutazione delle prove di concorso individuati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 6 del 19 novembre 2005 e di ogni altro eventuale atto dalla stessa successivamente adottato con verbale di cui si ignora numero e data;

nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresi' i procuratori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

Espone il ricorrente di aver partecipato alla selezione concorsuale a 200 posti di notaio e di essere stato escluso dalle prove orali in ragione del complessivo punteggio pari a punti 96 conseguito in esito allo svolgimento delle prove scritte, le quali sono state cosi' valutate dalla Commissione:

atto tra vivi: 30;

atto di ultima volonta': 33;

ricorso di volontaria giurisdizione: punti 33.

Questi i motivi di censura articolati con il presente ricorso: 1) Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Violazione dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati.

Con decreto legislativo n. 166/2006 e' stato introdotto, relativamente al concorso notarile, l'obbligo per la Commissione di motivare il giudizio di non ammissione dei candidati alle prove orali.

Sulla base di tale principio, del quale si afferma l'operativita' anche relativamente alla selezione de qua, assume parte ricorrente che l'avversata determinazione di esclusione sia illegittima in ragione dell'omessa ostensione dell'apparato motivazionale reso obbligatorio per legge. 2) Violazione degli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953. Violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 alla stregua dei principi interpretativi forniti dal decreto legislativo n. 166/2006. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Disparita' di trattamento. Ingiustizia manifesta. Illogicita' ed irrazionalita' manifesta.

Anche laddove si ritenesse che le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 166/2006 non siano ratione temporis applicabili alla procedura concorsuale in discorso, nondimeno assume parte ricorrente l'illegittimita' del provvedimento di esclusione in quanto privo di motivazione: in proposito sottolineandosi la disparita' di trattamento fra candidati risultati "insufficienti" (per i quali e' prevista l'esplicitazione delle ragioni della disposta esclusione) e candidati "non idonei" (per i quali tale obbligo non era, precedentemente al decreto legislativo n. 166/2006, contemplato). 3) Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953. Violazione e mancata applicazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487. Violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del bando di concorso per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio fra candidati, di ripercorribilita' ed affidabilita' degli atti endoprocedimentali del concorso, per difetto di istruttoria e di motivazione. Disparita' di trattamento. Ingiustizia manifesta. Illogicita' ed irrazionalita' manifesta. Sviamento di potere.

Lamenta poi il ricorrente la mancata predeterminazione di analitici e puntuali criteri di massima per la valutazione, ad opera della Commissione, degli elaborati predisposti in occasione dello svolgimento delle prove scritte: elemento la cui valenza inficiante vieppiu' rileverebbe in presenza di un voto espresso esclusivamente a mezzo di coefficienti numerici. 4) Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal r.d. 22 dicembre 1932, n. 1728. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Disparita' di trattamento.

La consentita possibilita' di formazione di due Sottocommissioni non sarebbe stata preceduta, come imposto dalla legge, da alcuna formale determinazione da parte del Presidente della Commissione esaminatrice; per l'effetto assumendosi che:

l'operato dei due anzidetti organismi (anche in ragione dell'omessa predeterminazione dei componenti di ciascuno di essi) sia illegittimo;

i criteri di massima sono stati approvati solo dai componenti effettivi e non anche dai membri supplenti;

la valutazione operata rispetto agli elaborati da ciascuna Sottocommissione non e' poi stata sottoposta all'esame dell'altra. 5) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal r.d. 22 dicembre 1932, n. 1728. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Disparita' di trattamento.

Nel sottolineare l'assenza di alcun elemento volto a consentire di comprendere le ragioni della disposta esclusione dalla partecipazione alle...

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