Ordinanza del 7 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Bolzano Sezione per il riesame sul ricorso proposto da Curanov Alexander ed altri Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Applicazione di misure cautelari - Impugnazione di fronte al Tribunale del riesame - Preclusione, secondo l'interpretazione della Corte di cassa...

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella procedura di riesame proposta da: Curanov Alexander, nato a Chisinau (Moldavia), 19 giugno 1987; Cozonac Anatolie, nato a Glinjeni (Moldavia), 13 febbraio 1987; Romanov Nicolaj, nato a Tiraspol (Moldavia), 1° giugno 1980; Isaev Ruslan, nato a Grosny (Russia), 16 gennaio 1986, con l'avv. Elena Valenti di Bolzano, indagati per il reato di furto commesso in Austria dal 4 aprile 2006 in poi e per cui e' stato emesso mandato di arresto europeo, richiesta dell'autorita' giudiziaria austriaca e convalidato dalla Corte di appello in date 6 dicembre 2007 e 29 ottobre 2007.

Motivi della decisione

I ricorrenti, indagati in Austria per il reato di furto sono stati colpiti da ordine di cat-tura dell'autorita' austriaca che ha avviato la procedura prevista per il "mandato di arre-sto europeo". In forza della procedura rapida mediante SIS essi sono stati catturati e mes-si a disposizione della Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano il cui pre-sidente in data 6 dicembre 2007 procedeva 48 ore all'interrogatorio e poi alle emanazione della prevista ordinanza collegiale di convalida e di mantenimento in carcere. Con lo stesso provvedimento fissava ulteriore udienza al 19 dicembre 2007, non si comprende bene a quale scopo. Non certo per attendere l'arrivo del mandato di arresto dall'Austria in quanto es-so avrebbe dovuto pervenire, a pena di decadenza della misura cautelare, entro 10 giorni dall'arresto. Non certo per decidere sulla consegna visto che non era ancora pervenuto il mandato di arresto e che comunque vi erano sessanta giorni di tempo. Ad ogni modo all'udienza del 19 dicembre 2007 il Collegio riconvalidava gli arresti gia' convalidati e fissava udienza al 24 gennaio 2008 per decidere sulla consegna ex art. 17 legge n. 2005/69. Siccome nessun nuovo atto era pervenuto dall'Austria, il Collegio avrebbe dovuto invece dichiarare la decadenza della misura cautelare a norma art. 13.

Allo stato i documenti pervenuti non integrano i requisiti richiesti dalla legge in quanto manca la "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato". Il documento inserito nel sistema informatico riferisce soltanto che ogni soggetto e' indagato per una serie di furti commessi in Austria, in concorso con gli altri soggetti, non indicati nei singoli mandati; manca quindi, come minimo, il grado di partecipazione di ognuno. Ma manca qualsiasi indicazione su come si sia giunti ad individuare ed accusare i singoli indagati ed a ricol-legarli, tutti, a tutti i furti e come si sia potuto interpretare la detenzione di eventuale re-furtiva come prova di furto commesso in Austria e non di ricettazione commessa in Ita-lia. Il giudice italiano quindi non e' neppure in grado di controllare se per caso non via sia un errore di persona (due degli indagati hanno dedotto solidi alibi).

E' possibile che gli elementi mancanti siano contenuti nel provvedimento originale emesso dal giudice austriaco, provvedimento che a norma art. 1, legge n. 69/2005 deve essere motivato, ma, se esso non viene inviato, l'indagato non si puo' difendere e il giudice non puo' valutare il caso. E se non e' motivato, la domanda di arresto ed estradizione non puo' essere accolta.

I provvedimenti della Corte di appello sono stati impugnati avanti a questo tribuna-le del riesame per i motivi di legittimita' appena esposti.

E' indubbio che i motivi di impugnazione sono del tutto fondati e che questo tribu-nale, se competente, dovrebbe revocare la misura cautelare imposta.

Sorge pero' il problema che la Corte di cassazione ha gia' in due occasioni (Sent. 45252/2005 e 17170/2007) affermato, che sussiste una competenza esclusiva della Cor-te di appello.

Questa interpretazione non appare convincente per motivi letterali e sistematici e appare come il frutto della sussunzione, sic et simpliciter, dell'istituto del mandato di arresto europeo nell'istituto dell'estradizione. Trattasi invece di due momenti diversi, che il legislatore italiano ha affidato per semplicita' allo stesso giudice (la Corte di ap-pello), ma occorre pur sempre ricordare che al tradizionale provvedimento di consegna allo Stato estero, regolato dal c.p.p., si affianca l'applicazione di una misura cautelare che, a differenza dell'estradizione del cittadino gia' detenuto, incide su diritti fondamen-tali dei cittadini, faticosamente imposti al legislatore, dalle decisioni della Corte costi-tuzionale, nel corso di mezzo secolo.

Al fine della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT