Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 28 marzo 2008 (della Regione Piemonte) Regione siciliana - Presidente della Regione - Dimissioni irrevocabili - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, con il quale 'a decorrere dal 18 gennaio 2008 e' accertata la sospensione del Sig. Salvatore Cuffaro da...

Ricorso della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore prof.ssa Mercedes Bresso, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 42 - 8200 dell'11 febbraio 2008 rappresentata e difesa per procura speciale a margine del presente atto dall'avv. Claudio Maria Papotti, il medesimo elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 93, presso lo studio degli avvocati Damiano Comito e Valter Meliti;

Contro lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, e per esso, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, dott.ssa Sandra Casacci, in relazione e per l'annullamento del decreto (adottato in esito all'udienza del 18 settembre 2007) che disponeva il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, preceduto (nella medesima data) da ordinanza di reiezione della istanza difensiva di declaratoria di insindacabilita' delle opinioni espresse - giusta delibera del Consiglio Regionale del 27 febbraio 2007 - e da cui e' derivato il procedimento penale n. 18202/06 R.G.N.R. a carico dell'on.le Matteo Brigandi', nato a Messina il 20 marzo 1952, residente a Torino alla via Carlo Alberto n. 55, consigliere regionale all'epoca dei fatti e per la statuizione che non spetta allo Stato e per esso all'autorita' giudiziaria nella persona del Giudice per le indagini preliminari di Torino rimuovere con ordinanza la delibera regionale di insindacabilita' ed emanare il conseguente decreto che dispone il giudizio con cui al consigliere Brigandi' si contestava il reato previsto e punito dagli artt. 81 capoverso e 595, commi 2 e 3, del codice penale.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che, malgrado l'imputato avesse eccepito l'applicabilita' dell'art. 122, comma 4, in conformita' alla delibera del Consiglio regionale del 27 febbraio 2007 (DCR n. 116 - 8648) con la quale detto organo legislativo - visto il parere conforme della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita' del 20 febbraio 2007, visto l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 19 novembre 2001, n. 32 - aveva dichiarato "insindacabili le dichiarazioni contestate al consigliere Brigandi' nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Torino (R.G.N.R. 18202/06 - R.G. GIP 13871/06) in quanto riconducibili alle funzioni tipiche di sindacato e di controllo del consigliere regionale che possono esplicarsi anche con la denuncia di fatti determinati, in ordine ad un compito, il risarcimento danni alle imprese alluvionate, di competenza della regione" - a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. presso il Tribunale di Torino con richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 codice procedura penale, nel corso dell'udienza preliminare il g.u.p. dott. Casacci, dopo aver respinto con ordinanza del 18 settembre 2007 l'eccezione difensiva sull'insindacabilita' de qua, disponeva il rinvio a giudizio invece di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale ritenendo che non spettava all'autorita' giudiziaria medesima, per conto dello Stato, valutare i profili costituzionali relativi alla sindacabilita' delle dichiarazioni dell'imputato.

La ricorrente si duole, inoltre, della lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite - assunta la natura delle dichiarazioni del consigliere Brigandi in quanto "opinioni, espresse nell'esercizio delle proprie funzioni" - attuata non attraverso il semplice esercizio della funzione giudiziaria, ma attraverso esercizio del potere di proseguire il giudizio di cui il Tribunale di Torino, sez. g.i.p. non e' titolare.

F a t t o Fatti genetici delle "opinioni espresse" dal consigliere Brigandi'.

Per meglio apprezzare la natura delle dichiarazioni rese dal consigliere Brigandi' ed il collegamento con le funzioni di indirizzo politico e sindacato ispettivo strutturalmente connesse al suo status di consigliere regionale, e' necessario ripercorrere la vicenda istituzionale all'interno della quale quelle sono state rese e ricostruire i profili soggettivi e le dinamiche intersoggettive ad essa connessi. All'epoca dei fatti per cui esiste il procedimento penale de quo l'on.le Brigandi' - nella qualita' di cui sopra e quale Assessore al legale e contenzioso della Regione Piemonte - ed il dott. Cavaletto - nella qualita' di direttore della "Direzione commercio ed artigianato" della Regione Piemonte - erano direttamente interessati, ratione materiae, al complesso procedimento di interpretazione delle norme giuridiche vigenti in materia di risarcimento danni ai soggetti, persone giuridiche, che avessero subito danni in seguito all'evento alluvionale dell'ottobre 2000.

In particolare, lo Stato in relazione all'evento alluvionale dell'autunno 2000 aveva emanato la legge 11 dicembre 2000, n. 365 per determinare i criteri attraverso cui individuare sia i soggetti legittimati a chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti, sia per quantificare l'entita' delle relative spettanze indennitarie: l'art. 4-bis, quinto comma, aveva previsto che "alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni del volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94 verificatesi in Piemonte e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al cento per cento dell'entita' dei danni subiti".

La Regione Piemonte, in qualita' di ente erogante i contributi risarcitori, aveva da subito manifestato perplessita' in merito all'interpretazione dell'espressione normativa "gia' danneggiati" e, conseguentemente, sulla individuazione dei criteri che attribuivano ai soggetti di cui sopra la natura di "bi-alluvionati". Sul punto era intervenuto il Ministero dell'interno con direttiva 30 gennaio 2001 richiedendo per i soggetti "bi-alluvionati" che fosse prodotta autocertificazione con cui il soggetto richiedente dichiarava, sotto la propria responsabilita', di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000.

La regione continuo', tuttavia, a ritenere dubbio se la legittimazione al risarcimento dovesse ritenersi esistente per i soggetti effettivamente danneggiati dai due alluvioni, anche se non gia' risarciti negli anni successivi al 1994 (criterio sostanziale), oppure solo per coloro che avessero gia' percepito un primo risarcimento per l'evento alluvionale anteriore (criterio formale). In ragione di detta complessita' interpretativa, la Giunta regionale decideva di investire della questione il Dipartimento della protezione civile il quale, in data 15 marzo 2001 forniva risposte ai quesiti posti precisando che "le determinazioni di dettaglio relative all'applicazione della citata direttiva ministeriale rientrano tra le responsabilita' delle regioni interessate dagli eventi alluvionali in questione" e che non si ritenevano sussumibili nel concetto di "soggetti bialluvionati" coloro che "pur avendo subito dei danni in occasione dell'alluvione del novembre 1994, non abbiano poi percepito alcun beneficio" e che, conseguentemente, l'unico criterio applicabile per individuare gli aventi diritto e la connessa caratteristica di soggetto bi-alluvionato era quello "dell'effettivo percepimento del contributo a suo tempo previsto". Il Presidente della Giunta regionale con circolare 3/LAP del 26 marzo 2001 - atto di "alta amministrazione" e contestuale "indirizzo politico" contenente inderogabili regole procedurali relative alla materia de qua - disponeva in conformita' alle risposte dell'Organo statale di cui sopra e prevedeva che "l'effettivo percepimento del contributo previsto dalla legge n. 35/1995 risulta l'unico criterio applicabile per individuare l'avente diritto e la sua caratteristica di soggetto bialluvionato".

Medio tempore, sette societa' operanti nel settore del commercio, in particolare degli autoveicoli, affermavano che nel novembre del 1994 avevano subito gravi danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte, ma avevano deciso di non presentare alcuna domanda di contributo per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali danneggiate, secondo le previsioni contenute nella legge n. 35 del 1995. Le medesime affermavano di essere state coinvolte nuovamente nei fenomeni alluvionali accaduti nell'autunno del 2000 e su tale presupposto presentavano istanza per l'erogazione del contributo contemplato dalla legge n. 365/2000, richiedendo, in base all'articolo 4-bis quinto comma sopracitato - in qualita' di imprese gia' danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte - un contributo a fondo perduto fino alla concorrenza del 100% dell'entita' dei danni subiti. Tuttavia, con determinazione dirigenziale n. 217 in data 25 luglio 2001, assunta dal direttore regionale competente, la Regione Piemonte riconosceva alle suddette un contributo notevolmente inferiore a quello richiesto. Le societa' piemontesi decidevano, dunque, di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale Piemonte il quale, in data 10 febbraio 2003, annullava la determinazione dirigenziale n. 217 del 25 luglio 2001, quella successiva conforme n. 45 del 4 marzo 2002, ed infine la stessa circolare interpretativa della Giunta regionale c.d. 3 LAP del 26 marzo 2001. A questo punto si instaurava una fitta rete di relazioni fra i soggetti istituzionali legittimati ad intervenire nella vicenda al fine di decidere se impugnare la pronuncia amministrativa innanzi al Consiglio di Stato o aprire una trattativa stragiudiziale con le societa' ricorrenti con l'obiettivo di formalizzare un atto di transazione. Intervennero nella vicenda con un carteggio "istituzionale" sia il consigliere Brigandi', anche in virtu' della delega di Assessore agli affari legali, sia il direttore dell'Ufficio Alluvioni dott. Cavaletto ponendosi in aperta contrapposizione quanto all'indirizzo politico della Regione Piemonte nel caso de quo, e soprattutto circa l'adozione di uno...

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