LEGGE REGIONALE 7 Febbraio 2008, n. 2 - Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.

Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.

TITOLO INORME GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 13 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge detta norme per la disciplina dell'offerta turistica regionale esercitata attraverso:

  1. le strutture ricettive;

  2. le strutture balneari;

  3. i centri di immersione e di addestramento subacqueo.

    2. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, se non espressamente mantenute alla Regione o esercitate dai comuni, sono attribuite alle province competenti per territorio.

    Art. 2.

    Regolamenti di attuazione 1. La Giunta regionale, sentiti i comuni, le province, l'ANCI e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive e balneari piu' rappresentative a livello regionale e previo parere della competente. Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto della, Regione, approva regolamenti di attuazione della presente legge.

    2. I regolamenti disciplinano i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture disciplinate dalla presente legge noche' i servizi che devono essere forniti dalle stesse.

    3. Per gli edifici di interesse storico, culturale, architettonico i comuni aventi un numero di residenti non superiore a 5.000, possono prevedere, con deliberazione del consiglio comunale, deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nel regolamento relativo alle strutture ricettive di cui al titolo III qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dal regolamento medesimo.

    Art. 3.

    Caratteristiche delle strutture ricettive 1. Le strutture ricettive garantiscono:

  4. la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dai regolamenti;

  5. l'offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

    Art. 4.

    D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende:

  6. per 'attivita' a carattere occasionale o saltuario' l'attivita' esercitata per non oltre duecentodieci giorni all'anno; anche non consecutivi;

  7. per 'titolare' il soggetto autorizzato alla gestione dell'attivita' ricettiva;

  8. per 'occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta' la superficie coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi e dei villaggi turistici, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture.

    TITOLO IISTRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED ALL'ARIA APERTACAPO IStrutture ricettive alberghiere

    Art. 5.

    Strutture ricettive alberghiere 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalita' al pubblico in uno o piu' stabili o parti di stabili.

    2. Sono strutture ricettive alberghiere:

  9. gli alberghi;

  10. le residenze turistico-alberghiere;

  11. le residenze d'epoca;

  12. le locande;

  13. gli alberghi diffusi.

    Art. 6.

    A l b e r g h i 1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unita' abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione, salvo quanto disposto al comma 2, di cucina o posto-cottura, purche' posseggano i requisiti tecnici ed igie-nico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.

    2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di unita' abitative, di tipo residenza turisti-co-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.

    Art. 7.

    Residenze turistico-alberghiere 1. Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unita' abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura, salvo quanto disposto al comma 2. E' consentita la presenza di unita' abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 30 per cento delle unita' abitative complessive.

    2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.

    3. Tali strutture sono. costituite da un'unica unita' immobiliare, anche articolata in piu' edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti. di destinazione d'uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.

    4. Per le strutture di nuova realizzazione i requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel tito-lo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unita' immobiliare di categoria produttiva.

    Art. 8.

    Residenze d'epoca 1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di partico-lare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture, la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le siste-mazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.

    Art. 9.

    L o c a n d e 1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non piu' di sei e non meno di tre unita' abitative costituite da camere, anche dotate di eventuali locali accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura purche' posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.

    Art. 10.

    Albergo diffuso 1. L'albergo diffuso e' una struttura. ricettiva atta a fornire alloggio e servizi complementari, sia obbligatori che facoltativi, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, avente una capacita' ricettiva non inferiore a trenta posti letto e localizzata in centri storici di comuni non costieri aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.

    2. L'albergo diffuso e' compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale.

    Art. 11.

    D i p e n d e n z e 1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo possono svolgere la propria attivita', oltreche' nella sede principale, o 'casa madre', ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.

    CAPO IIStrutture ricettive all'aria aperta

    Art. 12.

    Strutture ricettive all'aria aperta 1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalita' al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

    2. La gestione unitaria della struttura puo', fra l'altro, comprendere servizi di ristorazione, spaccio com-merciale, bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento.

    3. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:

  14. villaggi turistici;

  15. campeggi.

    4. Per quanto non previsto dal presente capo le strutture ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.

    Art. 13.

    Villaggi turistici 1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalita' in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti da unita' abitative e case mobili di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) inserite in piazzole.

    2. Nei villaggi turistici e' garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole puo' essere consentita la destinazione a campeggio' o l'occupazione in modo stanziale, secon-do quanto previsto all'art.

    14, comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

    Art. 14.

    C a m p e g g i 1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessita' di ricorrere a trasporto eccezionale.

    2. Nei campeggi e' garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite mini-mo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potra' essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l'occupazione in modo stanziale nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stes-se.

    3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con case mobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). Tale occupazione e' consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo: ed eventualmente rinnovabili. L'occupazione e' consentita a fron-te di corrispettivi forfettari a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3.

    4. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione delle strutture ricettive classificate; alla data del l ° mag-gio 2007, 'parchi per vacanze' ai sensi...

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