LEGGE REGIONALE 7 Febbraio 2008, n. 1 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell''offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali.

Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 13 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La presente legge garantisce la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative del mercato turistico, nonche' assicura la organica programmazione e disciplina della complessiva offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali.

  1. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge contiene le disposizioni necessarie affinche' gli strumenti urbanistici comunali dettino la disciplina pertinente per perseguire tali obiettivi.

    Art. 2.

    Disciplina urbanistica degli alberghi 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive classificate 'albergo' e le relative aree asservite e di pertinenza, ai sensi della normativa vigente in materia, quelle la cui attivita' sia cessata e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi gia' rilasciati in data anteriore, quelle in corso di realizzazione e quelle realizzate successivamente o divenute successivamente tali, sono soggette a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5.

  2. I comuni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento delle strutture ricettive di cui al comma 1, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli imprenditori alberghieri, e individuano le esigenze di miglioramento e/o ampliamento delle strutture medesime. A tal fine i comuni adottano apposita modifica al vigente strumento urbanistico comunale secondo le procedure di cui al comma 10, mediante la quale individuano gli interventi e le norme tecnico-urbanistiche idonei alla soddisfazione delle esigenze riscontrate, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili e del contesto urbanistico e paesistico in cui gli stessi sono collocati, individuando una specifica disciplina per i centri storici.

  3. La mancata assunzione da parte del comune degli adempimenti di cui al comma 2 entro il termine di dodici mesi, abilita gestori o proprietari interessati a richiedere l'intervento della Regione al fine di provvedervi mediante l'esercizio del potere sostitutivo.

  4. I comuni, con la modifica dello strumento urbanistico comunale vigente, possono proporre, su richiesta del proprietario e acquisito il parere del gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui al comma 1 delle strutture esistenti censite per le quali non sia piu' esercitabile l'attivita' alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilita' economica della stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause:

    1. oggettiva impossibilita' dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili;

    2. collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino la incompatibilita' o la insostenibilita' della funzione alberghiera.

  5. I comuni, per le strutture di cui al comma 4, individuano le trasformazioni d'uso ammesse e la relativa disciplina urbanistico-edilizia che meglio si adattano alla tipologia degli...

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