DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Gennaio 2008, n. 1 - Regolamento regionale recante: 'Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 apri...

Regolamento regionale recante: 'Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;

Visto il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-8114 del 28 gennaio 2008,

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R 1. L'art. 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e' sostituito dal seguente:

'Art. 13 (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria).

-- 1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere puo' essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11.

  1. In base all'entita' dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale competente in materia di sbarramenti puo' autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una conferenza dei servizi.

  2. La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

  3. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.'.

    Art. 2.

    Modifica all'art. 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R 1. L'art. 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e' sostituito dal seguente:

    'Art. 14 (Progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi). -- 1. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono disciplinate dal titolo IV-bis del presente regolamento.'.

    Art. 3.

    Inserimento del titolo IV-bis nel regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R 1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, e' inserito il seguente:

    'Titolo IV-Bis OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI Capo I Disposizioni comuni Art. 21-bis.

    Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente titolo, in attuazione dell'art. 38, comma 5 delle norme del piano di tutela delle acque, disciplina:

    1. il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'art. 114, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b);

    2. le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacita' di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate operazioni soggette alla disciplina regionale.

  4. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalita' volte a:

    1. tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacita' di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonche' integrare le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;

    2. mantenere l'integrita' dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dell'art. 23 delle norme del piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;

    3. salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.

      Art. 21-ter.

      D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:

    4. asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

    5. asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

    6. autorita' competente: il settore regionale competente in materia di sbarramenti;

    7. corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

    8. invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

    9. magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o...

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