LEGGE REGIONALE 19 Febbraio 2008, n. 3 - Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna.

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte prima della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 19 febbraio 2008

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignita' delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinche' le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Costituzione.

  1. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalita':

    1. assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;

    2. favorire il recupero ed il reinserimento nella societa' delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della liberta' personale.

  2. La Regione promuove la collaborazione con gli enti locali, con le Aziende unita' sanitarie locali (di seguito denominate 'Aziende USL' o 'Azienda USL') e con i soggetti di cui all'art. 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.

    Art. 2.

    Sistema integrato di intervento 1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'art. 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

    Art. 3.

    Tutela della salute 1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell'art. 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al servizio sanitario nazionale della sanita' negli istituti penitenziari, cosi' come previsto dal comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

  3. La Regione garantisce, secondo modalita' concordate con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalita' concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonche' le risorse regionali.

  4. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende USL, sedi di istituti penitenziari, di equipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi...

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