DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 Dicembre 2007, n. 414 - Regolamento recante criteri e modalita'' per l''applicazione dell''aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell''articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pre...

Regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

Approvazione modifiche.

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007) IL PRESIDENTE Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale e' stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale e' fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per cento, con facolta' per le regioni, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato art. 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e dei costi relativi al personale, cosi come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, possono beneficiare della riduzione di aliquota tutte le imprese, operanti in tutti i settori produttivi limitatamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia - che risultino in possesso dei requisiti di legge sopra specificati in quanto individuati dal legislatore regionale quali parametri di virtuosita' aziendale;

Visto l'art. 12, della legge regionale n. 2/2006, ai sensi del quale tale legge ha effetto dal 1 gennaio 2006, data di effettiva decorrenza giusto...

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