Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna istitutive di tributi propri - Ricorsi del Governo - Asserita violazione delle norme sul riparto di competenza legislativa tributaria tra Stato e Regione Sardegna - Preliminare individuazione dei parametri applicabili. - Legge della Regione...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel loro testo originario, degli stessi articoli, nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), nonche' dell'art. 5 di quest'ultima legge, promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 10 luglio 2006 ed il 2 agosto 2007, depositati in cancelleria il 13 luglio 2006 ed il 7 agosto 2007 ed iscritti al n. 91 del registro ricorsi 2006 e al n. 36 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione della Regione Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Paolo Carrozza per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con il ricorso n. 91 del 2006, notificato il 10 luglio 2006 e depositato il 13 luglio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), in riferimento all'art. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna (nel testo vigente all'epoca del deposito del ricorso), agli artt. 117 e 119 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 3 e 53 Cost., all'art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell'art. 12 del Trattato CE; b) dell'art. 3 della stessa legge regionale, in riferimento all'art. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna (nel testo vigente all'epoca del deposito del ricorso), agli artt. 117 e 119 Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 3 e 53 Cost., all'art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell'art. 12 del Trattato CE; c) dell'art. 4 della stessa legge regionale, in riferimento all'art. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna (nel testo vigente all'epoca del deposito del ricorso), agli artt. 117 e 119 Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 3 e 53, secondo comma, Cost. (parametri non espressamente indicati).

    Il ricorrente premette che le tre norme censurate - le quali istituiscono, rispettivamente, l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico e l'imposta regionale su aeromobili ed unita' da diporto - non possono trovare fondamento costituzionale nell'art. 8, lettera i), dello statuto di autonomia. Detta disposizione, infatti, comprende tra le entrate regionali le "imposte e tasse sul turismo e gli altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato".

    Sostiene la difesa erariale che "l'attribuzione, dunque, e' duplice: diretta, per le imposte e tasse sul turismo; indiretta per gli altri tributi, in quanto presuppone che la regione abbia la facolta' di istituirli, facolta' che non viene attribuita direttamente dalla norma statutaria, ma che deve trovare la sua fonte in norme apposite". Dalla formulazione del citato art. 8, si ricaverebbe, cioe', che "il potere impositivo della regione investe i servizi turistici, vale a dire quelle prestazioni in favore del turista durante la sua permanenza nella regione", con la conseguenza che esso non potrebbe "rappresentare la base costituzionale di nessuna delle norme impugnate perche' nessuna di esse [...] e' riconducibile al turismo, secondo la nozione tradizionale in campo tributario".

    L'Avvocatura generale procede, poi, alla disamina delle singole norme denunciate e all'illustrazione delle censure formulate per ciascuna di esse.

    1.1. - In relazione al denunciato art. 2, la difesa erariale osserva che esso istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, applicabile - nei confronti dell'alienante avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi, con l'esclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi - alle cessioni a titolo oneroso a) di fabbricati siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unita' immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge, nonche' b) di quote o azioni non negoziate sui mercati regolamentati di societa' titolari della proprieta' o di altro diritto reale su detti fabbricati, per la parte ascrivibile ai fabbricati medesimi.

    Ad avviso della difesa erariale, tale norma viola il citato art. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna, perche': a) l'oggetto dell'imposta non puo' essere ricondotto alla materia del turismo; b) non e' ammissibile, in materie diverse dal turismo, una piena esplicazione di potesta' tributarie regionali, in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale; c) sono "violati i principi del sistema tributario dello Stato" in materie diverse dal turismo.

    La stessa norma violerebbe, inoltre, gli artt. 117 e 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, perche' non sarebbe ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta' regionali in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale.

    In via subordinata, per il caso in cui "si potessero desumere i principi fondamentali del coordinamento del sistema tributario dalla legislazione tutt'ora in vigore", la difesa erariale formula tre ulteriori censure.

    Deduce, in primo luogo, il contrasto della norma denunciata con gli artt. 117 e 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per violazione del principio fondamentale espresso dall'art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), per cui le plusvalenze immobiliari sono tassabili a condizione che la cessione intervenga a non piu' di cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione, esclusi gli immobili acquistati per successione o donazione e gli altri casi che sono indicati dallo stesso articolo.

    In secondo luogo, deduce la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per contrasto con il "principio generale" secondo cui lo stesso indice di capacita' contributiva non giustifica la sovrapposizione di piu' imposte, perche' ogni imposta deve avere un presupposto autonomo, dovendo colpire "materie tassabili diverse", mentre nella specie la Regione ha colpito la stessa materia gia' tassata dallo Stato con l'art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986.

    In terzo luogo, deduce la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato CE, in quanto la norma censurata discrimina i cittadini comunitari adottando, per l'applicazione dell'imposta, i seguenti criteri: "non essere nati in Sardegna, che attiene direttamente alla cittadinanza; avere il domicilio fiscale fuori del territorio nazionale, che attiene alla residenza". Argomenta, sul punto, che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, "il criterio che ricollega alla residenza nel territorio nazionale l'eventuale rimborso dell'imposta versata per eccesso, sebbene si applichi indipendentemente dalla cittadinanza del contribuente interessato, rischia di danneggiare in particolare i contribuenti cittadini di altri Stati membri, giacche' saranno spesso questi ultimi a lasciare il paese o a stabilirvisi durante l'anno".

    1.2. - In relazione al denunciato art. 3, il ricorrente osserva che esso istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, dovuta - secondo classi di superficie - sui fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi, applicabile nei confronti del proprietario di detti fabbricati, ovvero del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, con l'esclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi e figli.

    Il ricorrente censura la norma in riferimento all'art. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna, perche': a) l'imposta non puo' essere considerata sul turismo, in quanto non ha alcun rapporto con questo; b) non e' ammissibile, in materie diverse dal turismo, una piena esplicazione di potesta' tributarie regionali, in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale; c) sono "violati i principi del sistema tributario dello Stato" in materie diverse dal turismo. Lamenta, altresi', che il tributo pregiudica "le possibilita' di politica economica dello Stato, della quale uno degli strumenti principali e' quello tributario", perche' colpisce la stessa materia tassabile incisa da altri tributi e, in particolare, dall'ICI...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT