Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Delegazione legislativa - Sindacabilita' - Criteri. - Costituzione, art. 76. Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 dell'appellabilita' delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministra...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promossi con ordinanze dell'8 marzo 2007 dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra Savio Domenico e la Provincia di Brescia e del 16 novembre 2006 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra il Comune di Reggio Emilia e Tedone Michele ed altra, iscritte ai nn. 571 e 748 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 marzo 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia (r.o. n. 748 del 2007) e la Corte d'appello di Brescia (r.o. n. 571 del 2007), con ordinanze del 16 novembre 2006 e dell'8 marzo 2007, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (la seconda ordinanza soltanto con riguardo al primo di detti parametri) ed in relazione all'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione.

  2. - Il Tribunale di Reggio Emilia premette che il giudizio principale ha ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace di detta citta', che ha deciso l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

    Il rimettente espone che la norma censurata, applicabile nel giudizio principale ratione temporis, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, rendendo in tal modo impugnabile con l'appello la sentenza che decide l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa.

    A suo avviso, la norma violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005, in quanto la delega oggetto di quest'ultima disposizione concerneva esclusivamente l'introduzione di modificazioni al codice di procedura civile ed al processo di cassazione, non all'art. 23 della legge n. 689 del 1981.

    Inoltre, il citato art. 1, comma 3, lettera a), aveva conferito al Governo il potere di modificare il processo di legittimita' e di prevedere "la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio", ipotesi differente da quella disciplinata dalla norma censurata.

    2.1. - L'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Brescia espone che nel giudizio principale e' stata impugnata una sentenza del Tribunale di Brescia, avente ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa.

    Secondo il giudice a quo, l'appello e' ammissibile proprio in virtu' della norma censurata che, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto la delega dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005 non avrebbe permesso di modificare la disciplina del regime di...

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