Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione e Intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a quo - Inammissibilita'. Avvocati e Procuratori - Onorari per prestazioni giudiziali in materia civile - Procedura camerale per la loro liquidazione - Applic...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) promosso con ordinanza del 9 novembre 2006 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da A.A.T. contro A.G., iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di A.A.T. nonche' gli atti di intervento di L.V. e della Societa' italiana degli avvocati amministrativisti e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, Stefano Crisci e Filippo Lubrano per A.A.T. e per L.V. e la Societa' italiana degli avvocati amministrativisti e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza depositata il 9 novembre 2006 il Consiglio di Stato, sezione VI, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono che il procedimento semplificato ivi previsto, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati in relazione all'attivita' prestata nei giudizi civili, si applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei compensi riguardanti l'attivita' defensionale in essi svolta.

    Nel giudizio principale si discute dell'appello proposto da un avvocato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942, dal medesimo professionista, per la liquidazione degli onorari professionali.

    Il rimettente da' atto di condividere l'orientamento "pressoche' uniforme" della Corte di cassazione (sono richiamate le sentenze: sez. II civile, 29 luglio 2004, n. 14394; sez. II civile, 27 marzo 2001, n. 4419; sez. II civile, 12 settembre 2000, n. 12035; sez. II civile, 27 marzo 1995, n. 3603; sez. II civile, 18 luglio 1991, n. 7993), e prevalente presso il Consiglio di Stato (sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2133; sez. IV, decr. Pres. 21 ottobre 2005, n. 5957; in senso contrario, sez. VI, 1 marzo 2005, n. 820), secondo il quale il procedimento camerale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 non e' applicabile alla domanda di pagamento di compensi professionali formulata davanti al giudice amministrativo, per attivita' di patrocinio svolta nell'ambito della relativa giurisdizione. Piu' in generale, riferisce il giudice a quo, la costante giurisprudenza della Cassazione ritiene che lo speciale procedimento camerale non sia applicabile ai processi penali, amministrativi ovvero in materia di compensi riferiti ad attivita' stragiudiziali, ed anche la dottrina perviene alle medesime conclusioni.

    Con riguardo al profilo di interesse, il rimettente espone gli argomenti che militano a sostegno dell'interpretazione restrittiva, richiamando in primo luogo il dato letterale, quale emerge sia dal titolo della legge n. 794 del 1942, che concerne la liquidazione dei corrispettivi dovuti agli avvocati per prestazioni rese nei giudizi civili, sia dal riferimento, contenuto negli artt. 28, 29 e 30 della citata legge, ad istituti propri del processo civile e all'organizzazione degli uffici giudiziari civili. Inoltre, il giudice a quo osserva come, "nel presupposto pacifico della giurisdizione del giudice civile su controversie inerenti alla determinazione di onorari professionali", la configurazione dello speciale procedimento abbia comportato l'intervento del legislatore sulla competenza, attribuita all'ufficio giudiziario che ha conosciuto l'attivita' defensionale oggetto di liquidazione.

    Il rimettente si sofferma, quindi, sul profilo del riparto di giurisdizione, per affermare che "una giurisdizione esclusiva del GA in tema di diritti soggettivi patrimoniali necessiterebbe, specie alla luce dei canoni restrittivi enucleati dalle sentenze nn. 204/2004 e 191/2006 della Consulta, di un'espressa menzione legislativa che difetta nel testo normativo di cui trattasi".

    Dopo aver illustrato gli argomenti a sostegno della soluzione interpretativa "conforme alla legislazione vigente come interpretata dal Giudice della giurisdizione", il Consiglio di Stato ritiene tuttavia che la stessa esponga "la norma a dubbi di costituzionalita' rilevanti (atteso l'oggetto del presente giudizio di appello) e non manifestamente infondati".

    A fronte dell'ampia discrezionalita' che va riconosciuta al legislatore nella regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione di forme di tutela differenziate, il giudice a quo ritiene che la censurata esclusione non trovi giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto le situazioni poste a confronto sarebbero in tutto sovrapponibili, coincidendo l'oggetto della tutela (compensi professionali) e sussistendo, anche per il processo amministrativo, l'esigenza di dotare il professionista "di un efficiente strumento procedurale, aggiuntivo alla procedura finalizzata all'emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., dato dalla via del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo".

    Il rimettente individua la ratio dell'istituto nella "connessione ontologica" tra il contenzioso introdotto dal professionista per il recupero del compenso e la controversia di base, il che per un verso giustifica la previsione dell'"incidente di esecuzione" davanti al giudice della cognizione e, per altro verso, vale anche a differenziare "tali questioni" dagli altri crediti pecuniari, per i quali risulta esperibile soltanto la procedura di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ.

    Tale connessione, secondo il giudice a quo, verrebbe in rilievo anche nel processo amministrativo, con la conseguenza che la "scelta omissiva" del legislatore, il quale ha configurato il procedimento in esame per la liquidazione dei compensi soltanto in ambito giudiziale civile, si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali della ragionevolezza (art. 3), del diritto di difesa (art. 24), e della pienezza ed effettivita' della tutela giurisdizionale davanti al...

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