Ordinanza del 22 gennaio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto Colacicco Grazia Anna contro Ministero della giustizia ed altri Ordinamento giudiziario - Magistratura - Lavoratrici madri - Corresponsione dell'indennita' giudiziaria nel periodo di astensione dal lavoro per maternita' e puerperio -...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 780/2006 proposto da Colacicco Grazia Anna, rappresentata e difesa degli avvocati Antonella Capria ed Angelo Crisafulli, nello studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Milano, via Manzoni, n. 41/43;

Contro il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, nonche' la Direzione provinciale del Tesoro di Milano, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia n. 1 per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere l'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 27 nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dagli artt. 16 e 32 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, previo annullamento della nota del Ministero della Giustizia prot. n. 11.139-11.219-8185-8660/MGG/I del 2 gennaio 2006, ricevuta dalla ricorrente in data 11 gennaio 2006, recante "istanza restituzione indennita' giudiziaria durante il periodo di congedo per maternita", nonche' di ogni altro in atto precedente, conseguente e comunque connesso; e per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di indennita' giudiziaria, incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria in relazione ai seguenti periodi:

dal 27 giugno 2001 al 28 novembre 2001 (astensione obbligatoria per gravidanza e maternita);

dal 15 luglio 2004 al 15 dicembre 2004 (astensione obbligatoria per gravidanza e maternita);

dal 21 febbraio 2002 al 30 marzo 2002 (astensione facoltativa per maternita);

dal 3 gennaio 2005 all'11 febbraio 2005 (astensione facoltativa per maternita); e, conseguentemente, alla rideterminazione delle competenze spettanti alla ricorrente in virtu' del riconoscimento del diritto di cui trattasi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze e della Direzione provinciale del Tesoro di Milano;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007 il ref. Vincenzo Blanda;

Uditi, l'avv. Antonella Capria per la ricorrente ed, ai preliminari di udienza, l'avv. dello Stato Silvana Vanadia per le amministrazioni resistenti;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

La dott.ssa Colacicco Grazia Anna e' magistrato ordinario in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.

Il magistrato nei periodi dal 27 giugno 2001 al 28 novembre 2001 e dal 15 luglio 2004 al 15 dicembre 2004 ha fruito di astensione obbligatoria per maternita' e nei periodi dal 21 febbraio 2002 al 30 marzo 2002 e dal 3 gennaio 2005 all'11 febbraio 2005 di astensione facoltativa per maternita'.

Alla ricorrente, durante l'astensione obbligatoria e facoltativa, non e' stata corrisposta l'indennita' giudiziaria prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Con istanza del 28 novembre 2005 l'interessata ha chiesto al Ministero della Giustizia la restituzione delle somme trattenute corrispondenti alla indennita' giudiziaria ex articolo 3, comma 1, della legge n. 27/1981 limitatamente ai periodi trascorsi in assenza dal lavoro per astensione obbligatoria per maternita'.

Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati, Ufficio II, del Ministero della Giustizia con nota prot. n. 11.139-11.219-8185-8660/MGG/I del 2 gennaio 2006 ha respinto l'istanza della ricorrente, sostenendo che "la modifica apportata dalla citata legge finanziaria attiene al solo congedo di maternita' e si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa e cioe' dal 1° gennaio 2005 (art. 1, comma 572) con riferimento ai periodi di assenza dal servizio per tale causa, usufruiti a decorrere da tale data".

L'interessata ha impugnato la suddetta nota svolgendo una breve premessa sullo stato attuale della questione, alla luce del recente intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (che ha modificato l'art. 3, comma 1, della legge n. 27/1981, prevedendo l'attribuzione della indennita' giudiziaria in relazione ai periodi di astensione obbligatoria per maternita) e alla ordinanza 13 gennaio 2006, n. 10 della Corte costituzionale che ha disposto la restituzione degli atti al Consiglio di Stato affinche' valuti l'applicabilita', sotto il profilo dello ius superveniens, della disposizione in esame ai giudizi pendenti innanzi a quel consesso (e per i quali era sta sollevata questione di legittimita' costituzionale con le ordinanze nn. 172, 173, 174, 175 e 176 del 2005).

A sostegno del gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 come modificata dall'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004. Violazione e falsa dell'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004. Eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta ed illogicita'; violazione dell'art. 3 della Costituzione; eccesso di potere per disparita' di trattamento.

L'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 rivestirebbe valore di norma interpretativa con l'intento di risolvere gli adombrati dubbi di legittimita' costituzionale in ordine al diniego di attribuzione delle indennita' giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria per maternita'.

Sebbene nella norma della legge finanziaria non si preveda una esplicita applicazione retroattiva, tale efficacia potrebbe essere ricavata dalla ratio della disposizione.

Nell'ipotesi in cui l'indennita' giudiziaria venisse corrisposta alle donne magistrato per i periodi di astensione obbligatoria fruiti soltanto dopo il 1 gennaio 2005 (negandolo a quelle che ne hanno goduto in...

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