Ordinanza del 4 luglio 2007 emessa dal Commissione tributaria regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Regione Calabria contro E.N.E.L. Produzione S.p.A. Imposte e tasse - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Norme della Regione Calabria - Determinazione della misura dell'addizionale dovuta per il consumo di gas metano u...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1067/06, depositato il 3 agosto 2006, avverso la sentenza n. 373/04/2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, proposto dall'ufficio Regione Calabria, difeso da Palumbo Francesca, viale De Filippis n. 280 - 88100 Catanzaro;

Controparte E.N.E.L. Produzione S.p.A., viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, difesa da avv. Livia Salvini e Giuseppe Maria Cipolla, viale Giuseppe Mazzini n. 11 - 00100 Roma.

Atti impugnati: avviso acc. n. 2468/2004 e 189/2005 addizionale regionale 2000.

Sentiti alla udienza del 9 maggio 2007 i difensori delle parti:

per l'appellante l'avv. Francesca Palumbo;

per la societa' appellata l'avv. Livia Salvini.

Premesso che con sentenza n. 373/4/05 pronunciata il 17 novembre 2005 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha accolto il ricorso prodotto dalla societa' E.N.E.L. Produzione S.p.A. in persona del legale rappresentante dott. Marco Salemme;

che la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica pro tempore e col ministero dell'Avvocatura regionale, ha appellato la sentenza anzidetta davanti a questa Commissione tributaria regionale, mediante atto recante la data del 19 luglio 2006.

che la societa' ricorrente si e' costituita, resistendo al gravame, mediante deduzioni depositate il 31 ottobre 2006.

Considerato che il giudice a quo ha disapplicato gli atti impositivi e l'art. 3-bis della legge Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, istitutiva della imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, perche' in contrasto con le direttive comunitarie nn. 12/1992 e 81/1992, in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario sulle contrarie disposizioni degli ordinamenti giuridici degli stati membri;

che dal richiamo operato alla sentenza appellata alla deduzione, espressamente riportata, della societa' ricorrente si desume che la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto di ravvisare il contrasto in parola, sotto il profilo che le disposizioni comunitarie attribuiscono alla esclusiva discrezionalita' degli stati membri la potesta' di esenzione o di riduzione delle accise sugli oli minerali e gli idrocarburi, ecsludendo ogni ente o autorita' infrastatale, con la conseguenza che, avendo l'art. 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con disposizione di interpretazione autentica, stabilito che le disposizioni di cui al comma 9...

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