Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.¿ ¢Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena - Previsione di un aumento obbligatorio fisso per la recidiva semplice e per quella pluriaggravata - Mancata previsione che la pena possa essere aumentata 'fino alla' misura indicata dal legislatore - Denunciata violazione del princ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 99, primo, terzo e quarto comma, del codice penale, come modificati dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 9 maggio 2007 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di C.M., iscritta al n. 645 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 marzo 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, primo, terzo e quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che, nei casi di recidiva semplice, di recidiva pluriaggravata e di recidiva reiterata, la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata in relazione a ciascuna di dette ipotesi, anziche' "fino alla" misura stessa;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare, nelle forme del giudizio abbreviato, una persona imputata del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale: aggravante per la quale il nuovo testo dell'art. 99 cod. pen. prevede un aumento di pena nella misura fissa di due terzi;

che, per la quantita' della sostanza detenuta e le modalita' della detenzione, il fatto oggetto di giudizio non puo' - secondo il rimettente - essere considerato di lieve entita' ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); ne', d'altra parte, potrebbero essere concesse all'imputato le attenuanti generiche, tenuto conto del negativo comportamento processuale, delle numerose condanne precedentemente riportate - anche per reati gravi, quali la rapina, l'estorsione e il sequestro di persona - e della circostanza che il reato per cui si procede e' l'"ultimo di una serie di delitti, tutti determinati dalla condizione di tossicodipendenza, commessi con abitualita' e senza soluzione di continuo";

che, pertanto, anche qualora la pena base venisse determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa) - scelta, ad avviso del rimettente, "non [...] facilmente giustificabile alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen." - l'aumento derivante dall'applicazione della recidiva risulterebbe pari a quattro anni di reclusione ed euro 17.333 di multa; ed esso non potrebbe essere temperato - stante l'entita' delle condanne gia' riportate dall'imputato - neppure dal limite posto dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., in forza del quale l'aumento per la recidiva non puo' superare "il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto";

che la norma impugnata presenterebbe, tuttavia...

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