Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.¿ ¢Processo penale - Processo a carico di imputato cui il decreto di citazione sia stato notificato previa dichiarazione di irreperibilita' - Sospensione obbligatoria - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi del contraddittorio, della parita' de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Pinerolo, nel procedimento penale a carico di n. S. O., con ordinanza del 14 marzo 2006 iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di una persona irreperibile, imputata del reato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Tribunale di Pinerolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio e' stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilita";

che nel giudizio a quo l'imputato e' stato tratto a giudizio con citazione diretta da parte del pubblico ministero, a lui notificata - previa emissione del decreto di irreperibilita' - mediante consegna al difensore d'ufficio designato, secondo il sistema fissato dagli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.;

che l'imputato, non comparso al dibattimento, e' stato quindi dichiarato contumace ed il giudizio dovrebbe proseguire in absentia ;

che il complesso di norme sopra menzionato appare al giudice a quo in contrasto con gli invocati parametri costituzionali nella parte in cui impone la dichiarazione di contumacia e la conseguente celebrazione del processo nei confronti degli imputati irreperibili, anziche' prevedere la sospensione obbligatoria del medesimo;

che il Tribunale rammenta come una questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. sia stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 399 del 1998, prima, pero', che vi fosse il...

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