Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.¿ ¢Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Abrogazione del procedimento di riabilitazione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 - Ultrattivita' della previgente legge fallimentare nei confronti di coloro che sono stati dichiarati falliti con integrale applicazione della...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 17 (recte: 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nonche' degli artt. 24, 25 e 26 (rectius: artt. 24, comma 1, lettera n, 25, comma 1, lettera n, e 26, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), promossi con ordinanza del 26 febbraio 2007 dal Tribunale ordinario di Udine, con 7 ordinanze del 19 gennaio 2007 e 3 ordinanze del 14 marzo 2007 dal Tribunale ordinario di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 521, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 719, 720, 721 e 722 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 36 e 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio originato dalla istanza di D. G. G., dichiarata fallita con sentenza del 5 giugno 1991, volta ad ottenere, dopo cinque anni dalla chiusura del fallimento, disposta con decreto del 19 ottobre 2000, la dichiarazione di riabilitazione ex art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il Tribunale ordinario di Udine, con ordinanza depositata il 26 febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 (recte: 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nonche' degli artt. 24, 25 e 26 (rectius: artt. 24, comma 1, lettera n), 25, comma 1, lettera n), e 26, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti);

che il Tribunale rimettente, osservato che, essendo stato abolito il registro dei falliti a seguito della intervenuta abrogazione dell'art. 50 della legge fallimentare, ed essendo, conseguentemente, anche caduta la previsione della iscrizione in esso del nominativo delle persone delle quali fosse stato dichiarato il fallimento, sono venute meno le conseguenze pregiudizievoli che erano connesse alla predetta iscrizione, rileva che deve ritenersi non piu' esperibile la procedura di riabilitazione connessa ai fallimenti gia' chiusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, posto che l'art. 150 dello stesso decreto legislativo prevede che si continui ad applicare la precedente disciplina fallimentare solo alle procedure ancora pendenti al momento della entrata in vigore della nuova normativa, mentre la riabilitazione presuppone la gia' avvenuta chiusura del fallimento;

che, prosegue il rimettente, sebbene la nuova disciplina dei fallimenti preveda, anche per quelli apertisi anteriormente alla sua entrata in vigore, la immediata cessazione di tutte le "incapacita' del fallito" al momento della chiusura del fallimento, tuttavia non e' possibile "cancellare" dal casellario giudiziale la iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento, se non in caso di revoca di questo;

che, aggiunge il Tribunale di Udine, secondo quanto prescritto dall'art. 3, lettera q), del...

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