Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.¿ ¢Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Censure prospettate dalle parti, non contenute nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilita'. ¢Sanita' pubblica - Norme statali e della Regione Toscana - Dirigenti medici incaricati dell...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), "come interpretato autenticamente" dall'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. n. 40/2005", promosso con ordinanza del 30 ottobre 2006 dal Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra S. V. ed altra e l'Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di S. V., della SOI SAMOI - Societa' Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiana nonche' gli atti di intervento della Regione Toscana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Gualtiero Pittalis per S. V., Gian Carlo Muccio per la SOI AMOI, Societa' Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiana, Vincenzo Cocozza per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale ordinario di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), "come interpretato autenticamente" dall'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. n. 40/2005".

    Il giudice a quo, in particolare, dubita della legittimita' costituzionale delle due norme, in quanto "comportano la perdita della funzione dirigenziale" (del ruolo sanitario) "in caso di scelta del medico di proseguire l'attivita' extra moenia senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilita' concreta dell'esercizio della libera professione intra moenia da quella in cui tale possibilita' concreta non vi sia".

    1.1. - Premette, in punto di fatto, il Tribunale rimettente - dopo avere rammentato di avere gia' investito la Corte costituzionale, sempre nell'ambito del medesimo giudizio, di analoga questione di legittimita' costituzionale, con esito costituito in entrambi i casi da pronunce di restituzione degli atti ad esso rimettente, in ragione di sopravvenienze normative(ordinanze n. 309 del 2002 e n. 422 del 2005) - di essere stato adito, in funzione di giudice del lavoro, per la conferma del provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, con il quale sono stati sospesi gli effetti della opzione espressa in data 20 maggio 2000 (a norma dell'art. 15-quater, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992) dal ricorrente nel giudizio a quo,dirigente della divisione oculistica presso l'ospedale di Grosseto.

    Precisa, dunque, il rimettente che l'oggetto del giudizio principale consiste nella conferma del provvedimento cautelare con il quale si e' consentito al predetto dirigente sanitario di evitare l'esercizio dell'opzione - prevista dalla disposizione da ultimo richiamata - tra il rapporto esclusivo alle dipendenze dell'ospedale (implicante il divieto di esercizio della libera professione extramuraria), e lo svolgimento, invece, della libera professione extra moenia.

    Ai sensi, difatti, del combinato disposto degli artt. 15-quater, comma 3, e 15-quinquies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 - entrambi aggiunti dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) - i dirigenti sanitari, gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1998 (tale e' la condizione in cui versa il ricorrente nel giudizio a quo),erano tenuti a comunicare - entro un termine originariamente fissato nel novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 229 del 1999, e poi prorogato al 14 marzo 2000 dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari) - l'opzione in ordine al rapporto esclusivo (opzione che, oltretutto, si presumeva in assenza di diversa comunicazione), cio' che, oltre a costituire condizione indefettibile per il mantenimento degli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, comportava anche la necessita' di limitare l'attivita' libero professionale esclusivamente a quella "intramuraria".

    Assume, inoltre, il rimettente che, mentre l'adozione del provvedimento cautelare con cui sono stati sospesi gli effetti dell'opzione in favore del rapporto esclusivo poteva compiersi (e di fatto e' stata compiuta) sulla base di una prognosi di incostituzionalita' della relativa disciplina, la conferma di tale provvedimento presuppone, invece, la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme censurate, in quanto "il giudice della causa di merito, a differenza del giudice della causa avente natura cautelare, non puo' disapplicare una norma di legge".

    1.2. - Ritenuta, pertanto, la perdurante rilevanza della questione, pur a seguito delle sopravvenienze normative che avevano indotto la Corte costituzionale a pronunciare le due ordinanze di restituzione degli atti sopra ricordate, il rimettente ribadisce che le due norme censurate - stabilendo che l'incarico di direzione di una struttura sanitaria, semplice o complessa, implica, senza eccezione alcuna, il rapporto di lavoro esclusivo - finiscono con il parificare, irragionevolmente, "il dirigente che possa esercitare un'effettiva scelta tra due opzioni entrambe praticabili (laddove siano state concretamente allestite le strutture per la libera professione intra moenia) e il dirigente a cui sia in concreto preclusa l'alternativa della libera professione intra moenia", in ragione della mancata predisposizione di tali strutture.

    Inoltre, la contestata disciplina, con previsione nuovamente irragionevole, impone al dirigente "di esercitare l'opzione prima di sapere se, effettivamente, l'azienda predisporra' le strutture necessarie all'esercizio della libera professione", costringendolo cosi' "ad un salto nel buio".

    Ne', ad escludere detto inconveniente, potrebbe invocarsi il disposto del comma 10 del predetto art. 15-quinquies, che riconosce al medico - in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale - l'utilizzazione del proprio studio professionale, fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intra moenia e comunque entro il 31 luglio 2007. Per un verso, infatti, siffatta previsione "costringe il medico ad esosi e caduchi investimenti strutturali", per altro verso e' "comunque limitata alle attivita' professionali in regime ambulatoriale".

  2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilita' della questione, ovvero il rigetto della stessa.

    La difesa erariale assume, difatti, l'inammissibilita' della questione "per perdurante o comunque sopravvenuta irrilevanza". Previamente ripercorse tanto le vicende oggetto del giudizio principale, quanto l'evoluzione conosciuta dalla legislazione - sia statale che regionale - in materia, l'Avvocatura generale dello Stato contesta l'affermazione sulla quale il rimettente ha fondato la propria rinnovata iniziativa, ovvero che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 181 del 2006 - non avrebbe "preso in considerazione l'ipotesi in cui non esista la concreta possibilita' di espletare l'attivita' in regime di rapporto esclusivo", omettendo di valutare anche in base a tale circostanza la ragionevolezza della disciplina in contestazione.

    Tale assunto sarebbe smentito, secondo la difesa erariale, da quel passaggio della citata sentenza ove si afferma che, nel quadro "di una evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanita' pubblica cosi' da renderla concorrenziale con quella privata", non risulta irragionevole "la previsione di limiti all'esercizio dell'attivita' libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale", e cio' anche in ragione del fatto "che la denunciata - e comunque indiretta - limitazione all'esercizio della libera professione", risulta "peraltro frutto di una precisa scelta del medico".

    Inoltre, a rendere immune le norme censurate dal denunciato vizio di incostituzionalita' - donde la...

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