Ordinanza del 22 gennaio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Milano sul ricorso proposto da Malitha Abdul Mannan contro Comune di Varese ¿ ¢Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa 'nel quadro delle com...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 2746/2007, proposto dal sig. Malitha Abdul Mannan, titolare dell'impresa individuale Malitha Tex di Malitha A.M., rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Mura e Rosalia Bennato, presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via L. Vanvitelli, 10;

Contro il Comune di Varese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Liberto Losa, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Milano, via Aurelio Saffi, b. 10, per l'annullamento del provvedimento del Comune di Varese - Sportello unico per le imprese prot. uf. n. 32058/07 e prot in uscita 50430 del 29 ottobre 2007, notificato in data 2 novembre 2007, con il quale e' stata ordinata "alla ditta Malitha Tex di Malitha A.M. "avente ad oggetto la gestione di un phone center, internet point ed attivita' di servizi" in via Piave n. 1 a Varese, la sospensione immediata dell'attivita' autorizzata con provvedimento p.g.n. 8507, int. 7 del 27 febbraio 2006 a seguito delle violazioni alla normativa richiamata, in premessa specificata, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese;

Vista la domanda di sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato;

Uditi i procuratori delle parti alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2007 (relatore dott. Paolo Passoni);

Vista l'ordinanza cautelare di accoglimento a termine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalita';

Visto l'articolo 23 della legge li' marzo 1953 n. 87;

Visti gli atti tutti della causa.

F a t t o

Il ricorrente e' titolare in Varese di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite nome "per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".

Con l'ordinanza impugnata, il Comune di Varese ha disposto la chiusura dell'attivita' di phone center gestita dal ricorrente per mancata conformazione ai nuovi requisiti disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre, per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresi previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attivita' senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9, primo comma, lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett.i).

Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2007 la Sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/2006 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierna ricorrente) preesistenti all'entrata m vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita' (in diretta connessione con il precedente articolo 3 che pur si limita a ribadire la necessita' di tale autorizzazione);

l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e, h, i, e comma 2) in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti - i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9, primo comma, lett. c) e secondo comma, nonche' 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto "con effetto immediato" la chiusura dell'esercizio di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra; la difformita' rispetto a questi ultimi e' poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall' art. 3 gia' citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT