Ordinanza del 27 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da ABS Service S.r.l. contro Comune di Rho ¿ ¢Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa 'nel quadro delle competenze del...

IL TRIBUNALE AMMIMISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 2509/2007, proposto dalla ABS Service S.r.l., nella persona del legale rappresentante sig. Casnaghi Alberto, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bardi, presso il cui studio e' selettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora, 54;

Contro il Comune di Rho, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio, n. 19, per l'annullamento del provvedimento n. prot. P.G. 50939/2007, adottato dal Comune di Rho in data 15 ottobre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rho e la memoria dallo stesso prodotta;

Mista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Uditi i procuratori delle parti alla Camera di consiglio del 4 dicembre 2007 (relatore dott. Paolo Passoni);

Vista l'ordinanza cautelare di accoglimento a termine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalita';

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa;

F a t t o

La societa' ricorrente e' titolare in Rho di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite, nome "per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".

Con l'ordinanza impugnata, il Comune di Rho ha disposto la chiusura (per quel che qui specificamente interessa) dell'attivita' di phone center gestita dal ricorrente senza l'autorizzazione richiesta in base aula predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresi' previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attivita' senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9, primo comma, lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett.i).

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2007 la sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/2006 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierna ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita' (in diretta connessione con il precedente articolo 3 che pur si limita a ribadire la necessita' di tale autorizzazione);

l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2) in cui introduce - - con immediata modifica dei regolamenti vigenti -- i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli articoli 9, primo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria - introdotte dalla legge regionale di cui trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di phone center, determinano sulla liberta' di iniziativa economica dei gestori; nonche' l'art. 15 sulla liberta' di comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalita', un contesto legislativo, che ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell'atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo alla intimata autorita' amministrativa; la quale, come peraltro ribadito nella circolare di chiarimenti emanata dalla Regione Lombardia (prot. Hl.2006.0027733 del 5 giugno 2006, punto 8), ha dovuto emettere il provvedimento (in tutto...

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