Ordinanza del 10 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Rahman Mizanur contro Comune di Milano ed altri ¿ ¢Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa 'nel quadro delle compet...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 2223/2007, proposto dal sig. Rahman Mizanur, rappresentato e difeso dall'avv. Leopardi Bardi', presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora, 44;

Contro il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Ariberto Limongelli, Irma Marinelli, Anna Maria Pavin e Maria Sorrenti, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8 negli uffici dell'Avvocatura comunale e nei confronti del Ministero dell'interno e del Ministero delle comunicazioni, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono selettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1, per l'annullamento del provvedimento n. prot. 277299/2007, adottato dal Comune di Milano, Attivita' produttive in data 21 agosto 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Uditi alla Camera di consiglio del 20 novembre 2007 (relatore dott. Paolo Passoni) i procuratori del ricorrente e del comune intimato;

Vista l'ordinanza cautelare di accoglimento a termine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalita';

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa;

F a t t o

Il ricorrente e' titolare in Milano di phone center dopo all'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite nome "per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".

Con l'ordinanza in questione, il comune di Milano ha disposto il diniego dell'istanza e la cessazione immediata dell'attivita' di phone center gestita dal ricorrente, per mancata conformazione ai requisiti disposti dalla predetta legge regionale ed in vincolata applicazione di quest'ultima.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2007 la sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata di ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/2006 sull'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa.

Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio, l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita', ed il precedente articolo 3 che pur si limita a ribadire la necessita' della citata autorizzazione.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-regione, con riverberi sulla liberta' di comunicazione ex art. 115.

La rilevanza attiene per l'appunto al fatto che nella presente sede viene impugnato un diniego di autorizzazione in materia che non sembra consentire al legislatore regionale l'istituzione del potere autorizzatorio previsto dalla legge in esame e questo rende indifferente ai fini della rilevanza stessa la questione della posterita' temporale dell'insediamento rispetto al predetto dies a quo - affermata nel provvedimento impugnato - che viene comunque contestata dal ricorrente.

Sul piano, ancora, della rilevanza, va detto nuovamente...

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