Ordinanza del 10 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Saddad Mohamed contro Comune di Settala ¿ ¢Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa 'nel quadro delle competenze del...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 2342/2007 proposto dal sig Saddad Mohamed, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Mura e Rosalia Bennato, presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliato in Milano, in via Vanvitelli n. 10;

Contro il Comune di Settala, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Giuliano ed Augusto Moretti, presso lo studio dei quali e' selettivamente domiciliato in Milano, via F. Cavallotti n. 13, per l'annullamento del provvedimento di chiusura n. 1407 del 5 luglio 2007 emesso dal Comune di Settala con il quale e' stata disposta "la chiusura del Centro di telefonia in sede fissa denominato "Phone Lina", esercitato in assenza della prescritta autorizzazione di cui alla legge regionale 3 marzo 1996, n. 6 presso i locali siti in Settala, via Giovanni XXIII n. 2".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Uditi i procuratori delle parti alla Camera di consiglio del 20 novembre 2007 (relatore dott. Paolo Passoni);

Vista l'ordinanza cautelare di accoglimento a termine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalita';

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa.

F a t t o

Il ricorrente e' titolare in Settala di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite nome "per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".

Con l'ordinanza impugnata, il Comune di Sondrio ha disposto la chiusura dell'attivita' di phone center gestita dal ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ullima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresi' previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attivita' senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9, primo comma, lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il Collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e), spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h), ogni postazione deve avere una superficie mininia di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. i).

Alla Camera di consiglio del 20 novembre 2007 la sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/2006 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierna ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita' (in diretta connessione con il precedente articolo 3 che pur si limita a ribadire la necessita' di tale autorizzazione);

l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2) in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti - i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9, primo comma, lett. c) e secondo comma, nonche' 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto "con effetto immediato" la chiusura dell'esercizio di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti, di cui sopra; la difformita' rispetto a questi ultimi e' poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 gia' citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico-sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-regione, gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria introdotte dalla legge regionale di cui trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di phone center, determinano sulla liberta' di iniziativa economica dei gestori; nonche' l'art. 15 sulla liberta' di comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalita', un contesto legislativo che ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo...

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