Ordinanza del 25 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Campobasso - Sezione per il riesame sulla richiesta di riesame proposta da Amatruda Teresa ¿ ¢Demanio e patrimonio marittimo dello Stato e delle Regioni - Legge della Regione Molise - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale - Ar...

IL TRIBUNALE

A seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 799 del 3 maggio 2007 (n. 030946/06 R.G.) con la quale e' stata annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame di Campobasso in data 7 luglio 2006 (n. 18/06 R.G. riesame reale) emesso nei confronti di Amatruda Teresa, difesa dall'avv. Giovanni Di Giandomenico, provvedimento di conferma del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di Larino in data 18 luglio 2005 (1027/05 R.G.N.R., 949/05, R.G.i.p.), e a seguito di udienza in data 29 novembre 2007, a scioglimento della riserva formulata, ha pronunciato la seguente ordinanza.

In via preliminare appare opportuna la ricostruzione storica della vicenda giuridica "Riovivo" di Termoli - nella parte relativa alla posizione Amatruda - oggi nuovamente sottoposta all'attenzione del tribunale e cio' perche' si sono succeduti nel tempo diversi provvedimenti, tra i quali si inserisce, da ultimo, la sentenza con la quale la suprema Corte ha rinviato a questo ufficio.

Giova anche ricordare, ai fini della comprensione della ratio dei recenti interventi legislativi regionali, come il caso in esame sia parte di un piu' ampio contesto che riguarda un rilevante settore dell'abitato di Termoli, edificato in corrispondenza della fascia costiera ivi esistente, c.d. zona "Riovivo".

Numerosi immobili insistenti su tale area sono stati oggetto di sequestro preventivo da parte del G.i.p. di Larino essendo stata ipotizzata nei confronti dei proprietari la violazione dell'art. 1161 del codice della navigazione.

Con provvedimento in data 18 luglio 2005 il G.i.p. presso il Tribunale di Larino disponeva il sequestro preventivo dell'immobile, con annesse pertinenze, sito in Termoli, localita' Riovivo, in uso ad Amatruda Teresa.

Riteneva il g.i.p. la astratta possibilita' di sussumere il fatto oggetto di procedimento nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1161 c.nav., ipotizzata dal p.m., nonche' il concreto pericolo che la libera disponibilita' del bene da parte della indagata potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato (cfr. provvedimento di sequestro agli atti).

Avverso tale provvedimento proponeva riesame la Amatruda che adduceva:

la legittimita' della occupazione per essere stato il relativo terreno ceduto al suo dante causa dall'autorita' statale competente con regolare rogito notarile in data 28 ottobre 1980 (che allegava);

che l'area occupata dal suo immobile non era in ogni caso demaniale come detto dalla autorita' marittima nel 1984, che aveva affermato che quella zona non era piu' idonea agli usi pubblici del mare;

che l'immobile esisteva da tempo immemorabile e che in ogni caso tutte le opere erano state realizzate da altri (il bene le era pervenuto per successione ereditaria);

che tutta la zona era ampiamente edificata, con il consenso di tutte le autorita' competenti e quindi completamente, di fatto, sdemanializzata;

che il reato era ormai prescritto trattandosi di reato istantaneo;

che non era ravvisabile l'elemento soggettivo sia perche' il terreno era stato ceduto dallo Stato sia perche' l'area era interamente urbanizzata, tanto che venivano pagati tutti i servizi pubblici;

che sia il Tribunale amministrativo regionale sia il giudice penale avevano tutelato le posizioni dei proprietari della zona sul presupposto della non demanialita' del terreno;

che il pericolo ipotizzato non era concreto risalendo le opere a oltre trenta anni prima (cfr. ricorso dell'11 settembre 2005).

Con provvedimento in data 29 settembre 2005 il tribunale del riesame confermava il sequestro e rigettava tutte le doglianze del ricorrente; riteneva in particolare la demanialita' del terreno - essendo le opere realizzate direttamente sul litorale marino - e la non decisivita' della delibera della autorita' amministrativa del 1984, che non poteva avere effetto costitutivo derogatorio rispetto alla demanialita', determinata e definita dalla legge; rilevava, poi, che la sentenza del t.a.r., allegata, non era entrata nel merito della demanialita', cosi' come anche la sentenza del giudice penale, peraltro riferibile ad altri imputati, che aveva assolto solo perche' non vi era prova in ordine a tale olemento; rigettava poi la eccezione di prescrizione qualificando il reato come permanente e riteneva non decisiva la buona fede della indagata atteso che la misura reale poteva essere disposta anche nei confronti di soggetto formalmente terzo; confermava, infine, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Anche tale provvedimento veniva impugnato, sostanzialmente sulla base delle stesse doglianze, innanzi alla Corte di cassazione (cfr. ricorso dell'11 ottobre 2005).

Con sentenza n. 134/06 i giudici della legittimita' ritenevano la sussistenza del fumus boni iuris, affermavano la demanialita' naturale dell'area in questione valutando come non decisive e non costitutive le demarcazioni via via effettuate dalle autorita' amministrative (quella del 1984 e quella contenuta nella nota del settembre 2005); rigettavano poi tutte le questioni sollevate dalla ricorrente in punto di fumus boni iuris ricorrendo la occupazione abusiva anche in caso di esercizio senza titolo di un diritto reale di godimento su uno spazio demaniale modificato o inizialmente invaso da altri; infine ritenevano irrilevante, ai fini dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo, la circostanza della vendita trattandosi di atto nullo (cfr. sentenza agli atti).

La motivazione dei giudici di Campobasso veniva pero' censurata sotto il profilo delle esigenze di cautela; ed infatti posto che, come detto dal tribunale del riesame, il sequestro mirava ad evitare le ricadute negative del reato - che si sostanziavano nel fatto che la occupazione non autorizzata sottraeva il bene pubblico alla fruizione collettiva a favore della fruizione del singolo - non era chiaro in che modo il sequestro fosse in grado di neutralizzare la protrazione del comportamento illecito tenuto conto che la indagata continuava ad occupare l'immobile.

"In tale contesto" - disponeva la Corte "si...

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