Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) ¿ ¢Ambiente - Norme della Regione Calabria - Piano regionale dei rifiuti contenente previsione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro - Temporanea sospensione dei lavori di realizzazione dispost...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 15 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 2 del 31 dicembre 2007 recante "Integrazione del piano regionale dei rifiuti".

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2007, con cui la Regione Calabria stabilisce la sospensione temporanea della disposizione contenuta nel Piano di gestione dei rifiuti della regione, che prevede il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale.

Nel caso in esame, si verte su ambiti attinenti la competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio" e "protezione civile", ai sensi dell' art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, per i profili che attengono il governo del territorio e la protezione civile, le regioni sono chiamate a disciplinare la gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. Tali principi fondamentali, per quanto concerne la materia "protezione civile", sono contenuti nella legge n. 225/1992 in cui il legislatore statale ha stabilito il riparto di competenze e responsabilita' tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle differenti tipologie di eventi che possono venire in rilievo. In particolare lo Stato, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 225/1992, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria. Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri - come e' stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta - deve avvenire...

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