Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 (della Regione Veneto) ¿ ¢Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunita' montane - Obbligo generale di riordino sulla base di parametri autoritativamente imposti dallo Stato, al fine di ridurre la spesa corrente per il funzionamento dell...

Ricorso per la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa del 12 febbraio 2008, n. 214, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5; contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 158 lett. a), 165, 194, 195, 279, 280, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 458, 459, 460, 462, 474, 600 e dell'art. 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 79, 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - S.O. n. 285/L.

Fatto e Diritto

  1. - La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", contiene norme che, secondo la Regione Veneto, contrastano con la Costituzione e ledono l'autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) regionale, oltre che il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

    Ancora una volta, dunque, la legge finanziaria dello Stato (rectius parte delle disposizioni normative in essa contenute) viene portata all'attenzione di codesto ecc.mo giudice, nella sua disorganicita' ed eterogeneita' (caratteri che si riverberano, inevitabilmente, - anche se di questo ci si scusa - nella struttura del presente ricorso), perche' nel suo potere di sindacare la legittimita' costituzionale delle norme di legge restituisca alle regioni almeno un po' dell'autonomia che la Costituzione ha disegnato per esse e che lo Stato e' deciso a calpestare.

    Si osservi, in via generale ed introduttiva rispetto a quanto si verra' dicendo successivamente, che non puo' certamente rivestire alcun significato una norma come quella di cui all'art. 3, comma 162, della legge finanziaria per l'anno 2008, secondo cui "le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali".

    Non e' superfluo osservare, infatti, che il legislatore statale non puo' certo ritenere che sia sufficiente etichettare una norma (rectius tutte le norme della legge finanziaria per l'anno 2008) come "di coordinamento della finanza pubblica" perche' questa (o queste) assuma(no) effettivamente tale carattere. Viceversa, perche' una norma statale sia di coordinamento della finanza pubblica, essa deve essere di principio, e questo ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, Cost., secondo cui lo Stato, nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", deve limitarsi a determinare i soli principi fondamentali regolatori della materia.

    Ebbene, le norme contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008 non possono certamente dirsi tutte norme di principio di coordinamento della finanza pubblica.

    Come dire, insomma, che non puo' certo valere il motto latino secondo cui nomen est homen.

  2. - Si vengono di seguito specificamente a considerare le censure relative alla disciplina posta dal legislatore statale con riguardo alle Comunita' montane, non prima, pero', di aver riportato il testo delle disposizioni impugnate, ossia dell'articolo 2, commi da 17 a 22.

    Il primo comma di interesse e' il numero 17, secondo cui: "Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione".

    Il comma 18 prevede, poi, che: "Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali: a) riduzione del numero complessivo delle comunita' montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclivita' dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attivita' produttive extra-agricole; b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunita' montane; c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli organi delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni".

    Segue il comma 19: "I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali".

    Mentre al comma 20 si precisa che: "In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti: a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; b) sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della meta' dei comuni non sono situati per almeno 1'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e' minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri; c) sono altresi' soppresse le comunita' montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio; d) nelle rimanenti comunita' montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di un membro. A tal fine la base elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato.

    Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare".

    Questa, invece, la previsione di cui al comma 21: "L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 e' accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

    Infine, il comma 22 stabilisce che: "Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunita' montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunita' montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarieta' attiva e passiva"

    In sostanza, con le disposizioni impugnate, il legislatore statale impone alle regioni di effettuare, con proprie leggi, un riordino della disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), sulla base di "principi fondamentali" contestualmente dettati. Cio' al fine di ridurre la spesa corrente per il funzionamento di un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario statale assegnato per l'anno 2007 all'insieme delle Comunita' montane presenti nella regione.

    Al comma 20, poi, lo Stato prevede una peculiare forma di intervento sostitutivo-sanzionatorio: ove, infatti, le regioni non dovessero provvedere al suddetto riordino nel breve...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT