MARS 2600 S.R.L. BANCA SELLA S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come

successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993

(come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario").

Mars 2600 S.r.l. ("Mars 2600") e Banca Sella S.p.A. ("Banca Sella") comunicano che in data 4 aprile 2008 hanno concluso un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in virtu' del quale, in data 4 aprile 2008, Banca Sella ha ceduto a Mars 2600 e Mars 2600 ha acquistato da Banca Sella tutti i crediti (i "Crediti") rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant'altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario e dei contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie stipulati da Banca Sella o da Banca Sella Holding S.p.A. (precedentemente denominata Banca Sella S.p.A.) (la "Banca Originaria") con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 31 marzo 2008 (la "Data di Valutazione"), rispettavano i seguenti criteri oggettivi:

  1. derivino da mutui ipotecari o fondiari, finalizzati all'acquisto della proprieta' ovvero alla ristrutturazione di immobili ad uso residenziale, i quali mutui appartengano alle categorie denominate "Mutuo Ambra", "Mutuo Rubino", "Mutuo Smeraldo", "Mutui Zaffiro" che abbiano gia' trascorso il periodo di ingresso a tasso fisso, e "Mutuo per Acquisto Immobili Residenziali", come riportato nel relativo contratto di mutuo;

  2. derivino da contratti di mutuo stipulati (i) dopo il 11 luglio 1996 (escluso) e prima del primo gennaio 2006 (escluso) dalla Banca Originaria e (ii) a partire dal primo gennaio 2006 (incluso) e prima del 30 maggio20 dicembre 2007 (escluso) da Banca Sella;

  3. non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;

  4. non abbiano mai presentato un ritardo nel rimborso della rata superiore a quindici giorni rispetto alla relativa data di scadenza ed abbiano avuto durante la vita del relativo contratto di mutuo al massimo due rate rimborsate in ritardo e comunque nei 15 giorni successivi alla data di scadenza;

  5. derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 13 dicembre 2008 (incluso) e non successiva al 29 febbraio 2032 (incluso);

  6. derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali o semestrali a rata costante (piano francese);

  7. se mutui a tasso variabile, che presentino uno spread superiore o uguale allo 0,60% p.a. (incluso);

  8. se mutui a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor ad 1 mese, ovvero all'Euribor 3 mesi, ovvero all'Euribor a 6 mesi come indicati nel relativo contratto di mutuo;

  9. in relazione ai quali il debitore abbia autorizzato il pagamento delle rate tramite disposizione permanente di addebito sul conto tenuto dallo stesso debitore presso Banca Sella;

  10. in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale al 31 marzo 2008 sia uguale o superiore a 9.000 Euro e non superiore a 425.000 Euro;

  11. siano garantiti da (i) un'ipoteca di primo...

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