LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 2007, n. 27 - Bilancio di previsione della Regione Lazio per l''esercizio finanziario 2008.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di entrate

  1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2008 e' approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2008, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella 'A').

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di spesa

  2. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008 e' approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa. 2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008, in conformita' ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella 'B').

    Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformita' alle norme concernenti il patto di stabilita' interno di cui all'art.

    28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche.

    L'erogazione delle spese comprese nel settore 'partite di giro' e' consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilita' dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

  3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008.

    Art. 3.

    Approvazione del bilancio pluriennale

  4. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2008-2010.

    Art. 4.

    Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa

  5. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformita' alla denominazione dell'UPB numeri T21, T22, T23, T24;

    1. l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

    2. l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

    3. l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;

    4. l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2008 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di Euro 2.382.131.060,57 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2008 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di Euro 1.685.352.560,84 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto. saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

  6. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di Euro 4.067.483.621,41 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

  7. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui o prestiti e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

  8. La giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalita' previste dalla presente legge.

    Art. 5.

    Emissione di prestiti obbligazionari

  9. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'art. 4, comma 1. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la giunta regionale e' autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalita' dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purche' siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.

  10. Il rimborso del prestito obbligazionario e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

  11. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione da' mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorita' assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

  12. La giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o piu' rating.

  13. Sono confermate per l'anno 2008 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

  14. La giunta regionale e' autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.

  15. In caso di ricorso all'estinzione anticipata di mutui, la giunta regionale e'...

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