LEGGE REGIONALE 20 Luglio 2007, n. 17 - Interventi regionali a favore di imprese in difficolta''.

Interventi regionali a favore di imprese in difficolta'.

CAPO IDisposizioni generali

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. Al fine di contribuire al rilancio e al consolidamento delle attivita' produttive, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, gli interventi straordinari volti a sostenere le imprese operanti in Valle d'Aosta che versino in situazione di difficolta' finanziaria.

  2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla comunicazione della commissione in data 1° ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta).

    In particolare, e' assicurato il rispetto della disposizione di cui al punto 23 dei predetti Orientamenti.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attivita', esclusi i settori del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le sole imprese di trasformazione e commercializzazione. 2. Sono ammesse ad aiuto le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

  4. Gli aiuti alle grandi imprese disposti ai sensi della presente legge sono subordinati alla previa notifica singola e alla relativa autorizzazione da parte della Commissione europea.

    Art. 3.

    Disposizioni generali

  5. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', ai fini della presente legge sono considerate in difficolta': a) le societa' per azioni e a responsabilita' limitata che abbiano perso piu' della meta' del capitale sociale, purche' la perdita di piu' di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

    1. le societa' in cui almeno uno dei soci sia illimitatamente responsabile per i debiti della societa', che abbiano perso piu' della meta' dei fondi propri, come indicati nei conti della societa', purche' la perdita di piu' di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

    2. le societa', in qualunque forma costituite, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa statale vigente per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

  6. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, un'impresa puo' comunque essere considerata in difficolta' ed essere ammessa ad aiuto se presenta i caratteristici sintomi di un'impresa in difficolta', quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, la diminuzione del flusso di cassa e l'aumento dell'indebitamento. In tali casi, gli aiuti sono notificati singolarmente.

  7. In ogni caso, le imprese in difficolta' possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge esclusivamente previa verifica dell'incapacita' di riprendersi con mezzi propri o con finanziamenti ottenuti dai proprietari, dagli azionisti o da altre fonti sul mercato.

  8. Non sono ammesse agli aiuti di cui alla presente legge le imprese che abbiano avviato l'attivita' da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.

  9. Un'impresa facente parte di un gruppo non puo' beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge, salvo che sia dimostrabile che le difficolta' sono proprie della societa' in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

    CAPO IIInterventi a sostegno delle imprese in difficolta'

    Art. 4.

    Aiuti per il salvataggio

  10. Gli aiuti per il salvataggio hanno la finalita' di sostenere temporaneamente le imprese che versino in una grave situazione finanziaria. 2. Gli aiuti per il salvataggio devono essere motivati da gravi difficolta' sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

  11. L'aiuto e' finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione oppure di un piano di liquidazione.

  12. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario...

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