LEGGE REGIONALE 29 Giugno 2007, n. 16 - Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti.

Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti.

CAPO IDisposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo -sportive di interesse regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 24 luglio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente capo, considerata la rilevanza sociale, economica e culturale dello sport, disciplina le modalita' per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse regionale, idonee a consentire la pratica di una o piu' attivita' sportive o ricreative, e per la razionalizzazione dei relativi costi di gestione. 2. Le infrastrutture ricreativo-sportive disciplinate dal presente capo sono destinate a soddisfare la domanda proveniente dalla popolazione residente e da quella turistica.

    Art. 2.

    Infrastrutture di interesse regionale

  2. Sono infrastrutture di interesse regionale quelle destinate a soddisfare le esigenze sportive e ricreative di un vasto bacino di utenza; esse sono realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche mediante ricorso alla finanza di progetto o ad accordi di programma che possono prevedere il coinvolgimento di enti e associazioni sportivi. 2. Le infrastrutture sono classificate di interesse regionale con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente.

  3. La classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale avviene previa valutazione dei seguenti elementi, sulla base dei criteri e dei parametri previamente stabiliti con deliberazione della giunta regionale:

    1. la quantificazione e l'analisi della domanda che si intende soddisfare;

    2. le motivazioni di carattere socio-economico che giustificano l'iniziativa;

    3. le peculiarita' delle attivita' che vi si possono praticare;

    4. il radicamento nel territorio delle discipline sportive che vi si praticano;

    5. le infrastrutture sportive e ricreative gia' esistenti;

    6. l'ammontare previsto dell'investimento;

    7. le modalita' di gestione dell'infrastruttura e di copertura dei relativi costi;

    8. le modalita' di fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza interessata, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli enti promotori e finanziatori;

    9. le caratteristiche di polifunzionalita' dell'impianto;

    10. la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;

    11. i vantaggi derivanti da possibili cofinanziamenti o disponibilita' di aree e terreni.

    Art. 3.

    Modalita' di attivazione degli interventi

  4. Le infrastrutture ricreativo-sportive possono essere classificate di interesse regionale anche su richiesta degli enti locali. 2.

    L'ente promotore predispone uno studio di fattibilita' che illustra l'iniziativa, con particolare riferimento agli elementi di valutazione dell'interesse regionale dell'infrastruttura elencati all'art. 2, comma 3.

  5. Se l'infrastruttura e' classificata di interesse regionale con le...

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