Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento in giudizio di soggetto titolare di un mero interesse di fatto, riflesso ed eventuale rispetto alla controversia del giudizio a quo - Inammissibilita'. Telecomunicazioni - Legge della Regione Lombardia - Norme per ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promosso con ordinanza del 16 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. I, Brescia, sul ricorso proposto da Ullah Ahsan ed altri contro il Comune di Brescia ed altra, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione della Angelo Costa s.r.l. nonche' l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 17 agosto 2007 (r.o. n. 641 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. I, Brescia, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione;

che l'art. 8 subordina l'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) ad una serie di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e accessibilita' dei locali, estremamente analitici e puntuali;

che la prevista autorizzazione e' revocata, in forza dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove il titolare non adegui la propria struttura alle suddette prescrizioni preventivamente all'avvio dell'attivita' ovvero, per i phone center gia' attivi, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale in oggetto, come prescritto dal successivo art. 12, e che, dunque, il termine per l'adeguamento dei locali dei phone center gia' attivi e' stato fissato al 22 marzo 2007;

che l'incostituzionalita' delle censurate disposizioni e' stata eccepita nel corso di un giudizio avverso nove ordinanze di sospensione dell'attivita' di phone center, emesse, nel novembre 2006, dal Comune di Brescia;

che le predette ordinanze di sospensione sono state adottate a seguito di appositi sopralluoghi, nel corso dei quali il predetto Comune ha riscontrato, nei centri gestiti dai predetti ricorrenti e attivati anteriormente all'entrata in vigore delle censurate disposizioni, una serie di violazioni del regolamento locale di igiene modificato dalla Azienda sanitaria locale di Brescia con le deliberazioni 4 maggio 2005, n. 372, e 12 luglio 2006, n. 436, e recepito dal predetto Comune con la deliberazione consiliare 29 settembre...

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