Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di parita' delle parti nel processo nonche' contrasto con l'obbligatorieta' dell'azion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 30 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di M.V.A.A., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento e le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, nonche' dell'art. 10 della medesima legge;

che la Corte d'appello rimettente - premesso di essere investita dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari - rileva che l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, in quanto anteriore alla data di entrata in vigore della legge;

che, nel merito, la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento, operata dalla legge n. 46 del 2006, violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di parita' fra le parti (art. 111, Cost.), in quanto priva il pubblico ministero della possibilita' di impugnare le sentenze di proscioglimento...

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