Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Legge della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianita' dei dipendenti regionali - Abrogazione, con decorrenza 31 dicembre 2003, della norma che, in deroga al blocco dei prepensionamenti, consentiva l'anticipato collocamento a riposo per i dipendenti region...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004), promossi, con ordinanze del 7, del 14 (n. 4 ordinanze), del 15 (n. 3 ordinanze), del 16 (n. 2 ordinanze), del 19, del 27 (n. 3 ordinanze) e del 28 febbraio 2007 (n. 10 ordinanze), dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sede di Palermo, rispettivamente iscritte ai numeri da 544 a 567 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sede di Palermo, in composizione monocratica, con 24 ordinanze di identico contenuto, nel corso di altrettanti giudizi in cui i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento di diniego del collocamento in pensione anticipata, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la norma censurata prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2003, l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 39 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita' produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento);

che il giudice rimettente premette in fatto che le domande formulate nei giudizi principali hanno ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al collocamento a riposo anticipato in base all'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, prepensionamento ad essi rifiutato dalla Regione Siciliana a seguito dell'abrogazione della norma, sancita dal censurato art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2003;

che l'art. 39, nel testo originario, prevedeva: al comma 2 che, "in deroga a quanto disposto dal comma 1 [blocco dei pensionamenti anticipati], i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui...

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